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I contributi degli iscritti e degli Enti a favore delle Casse di previdenza, per le pensioni agli impiegati e ai salariati degli Enti locali, previsti dalle vigenti disposizioni vengono, con effetto dal 1 gennaio 1949, modificati nelle misure di cui ai commi seguenti. Il contributo annuale a carico dell'iscritto e' costituito da una parte pari al 6 per cento della retribuzione pensionabile aumentata del 20 per cento e da una parte fissa di lire 3.600. Quello a carico dell'Ente e' costituito da una parte pari al 19 per cento della retribuzione pensionabile aumentata del 20 per cento e da una parte fissa di lire 26.400. Fino alla data che sara' stabilita con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro per il tesoro, qualora dall'applicazione della, norma contenuta nel precedente comma derivi per lo iscritto un contributo superiore a quello del 10 per cento della, retribuzione pensionabile, la differenza viene assunta a carico dell'Ente.

Testo in vigore dal 22 dicembre 1949 al 1 gennaio 1954

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1949-11-21;914~art12 · fonte del testo

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