Articolo abrogato dalla l. 12 giugno 1984, n. 222.
Abrogato dal 1 luglio 1984
Articolo abrogato dalla l. 12 giugno 1984, n. 222.
Abrogato dal 1 luglio 1984
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1965
Confronto con la versione in vigore dal 31 luglio 1965 al 1 luglio 1984. 243 parole tolte, 9 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Qualora non sussistano i normali requisiti di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9 sub articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, l'assicurato ha diritto alla pensione privilegiata di invalidita' per causa di servizio, purche':
tolto: a) l'invalidita' risulti in rapporto causale diretto con finalita' di servizio;
tolto: b) alla data dell'evento sia trascorso almeno un anno dall'inizio dell'assicurazione e risultino versati almeno 52 contributi settimanali, o 156 contributi giornalieri se si tratti di lavoratori agricoli;
tolto: c) dall'evento non derivi all'assicurato il diritto a rendita secondo le norme che regolano l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Qualora non sussistano i normali requisiti di assicurazione e di contribuzione, di cui all'articolo 9, sub articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, i superstiti dell'assicurato indicati all'articolo 13, sub articolo 2, della citata legge, nel testo modificato dal successivo articolo 22 della presente legge, hanno diritto alla pensione privilegiata indiretta, purche':
tolto: a) la morte risulti in rapporto causale diretto con le finalita' di servizio;
tolto: b) alla data della morte sia trascorso almeno un anno dall'inizio dell'assicurazione e risultino versati almeno 52 contributi settimanali o 156 contributi giornalieri, se si tratti di lavoratori agricoli;
tolto: c) la morte dell'assicurato non dia diritto a rendita per superstiti secondo le norme che regolano l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Alla pensione privilegiata di cui ai comma precedenti si applicano le disposizioni concernenti la pensione sociale ed i trattamenti minimi.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 GIUGNO 1984, N. 222
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1965-07-21;903~art12 · fonte del testo
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