Per la copertura dell'onere derivante al Fondo di previdenza dalla inclusione nella retribuzione delle indennita' di cui al precedente articolo, per il periodo precedente al 1 gennaio 1961 e relativamente al personale in servizio alla data stessa, e' dovuto, a decorrere dal primo giorno del mese nel quale entra in vigore la presente legge, un contributo straordinario, per la durata di 20 anni, pari allo 0,60 per cento della retribuzione contributiva corrisposta agli iscritti, di cui lo 0,50 per cento e' posto a carico dei datori di lavoro e lo 0,10 per cento a carico dei lavoratori. Il contributo di cui al precedente comma e' attribuito: per lo 0,30 per cento, al Fondo di integrazione di cui all'articolo 34 del Regolamento; per lo 0,15 per cento, al Fondo di previdenza di cui all'articolo 316 del regolamento per la riscossione delle imposte di consumo, approvato con il regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138, e successive modificazioni ed integrazioni, per le prestazioni di pensione; per lo 0,15 per cento, al Fondo adeguamento pensioni di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 1952, numero 736.

Testo vigente dal 8 marzo 1963

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1963-02-14;156~art6 · fonte del testo

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