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Miscellanea
Miglioramenti al trattamento di quiescenza e perequazione automatica delle pensioni a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari
Legge 27 aprile 1981, n. 167
- Aggiornato al
- 2 maggio 1981
- Articoli
- 16
- Versioni storiche
- 16
- Art. 1A partire dal 1 agosto 1975, i coadiutori addetti agli uffici notificazioni, esecuzioni e…
- Art. 2L'importo annuo della pensione diretta, comprensivo della 13ª mensilita', a favore degli…
- Art. 3Il trattamento di pensione diretta, determinato ai sensi dell'articolo 2 della presente…
- Art. 4Nei casi di pensione diretta di privilegio, contemplati dall'articolo 5 della legge 11…
- Art. 5Nei riguardi dei superstiti degli iscritti alla Cassa, la pensione indiretta o di…
- Art. 6Nei casi di pensione di riversibilita' della pensione diretta di privilegio, quando…
- Art. 7L'importo delle pensioni dirette, indirette e di riversibilita' relative agli iscritti…
- Art. 8Il trattamento di quiescenza nella forma dell'indennita' una volta tanto, diretto o…
- Art. 9Le disposizioni di cui ai precedenti articoli da 2 a 8 si applicano per cessazioni dal…
- Art. 10I contributi annui complessivi dovuti alla Cassa per ogni posto di organico di ufficiale…
- Art. 11Il contributo complessivo di cui al primo e secondo comma dell'articolo 10 e'…
- Art. 12Il contributo in una sola volta tanto dovuto dall'ufficiale giudiziario per ottenere il…
- Art. 13Per il periodo dal 1 agosto 1975 al 31 dicembre 1977 e' dovuto alla Cassa, per i…
- Art. 14Ai fini delle sovvenzioni contro cessioni del quinto della retribuzione, a modifica ed…
- Art. 15I coadiutori addetti agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, che alla data di…
- Art. 16All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in complessive lire…
