Nei casi di pensione di riversibilita' della pensione diretta di privilegio, quando l'iscritto sia morto in conseguenza dell'evento di servizio che ha dato luogo al conferimento dell'assegno privilegiato, la parte del trattamento originario non eccedente l'importo determinato ai sensi degli articoli 2 e 3 in corrispondenza a 28 anni di servizio e' riversibile per intero e la residua parte e' riversibile con l'applicazione delle aliquote di cui al primo comma dell'articolo 6 della legge 26 luglio 1965, n. 965. Quando l'iscritto sia morto non in conseguenza dell'evento di servizio che ha dato luogo all'assegno privilegiato, la pensione e' riversibile con l'applicazione dei criteri e delle aliquote di cui al precedente articolo 5. La pensione indiretta di privilegio, che sia dovuta per i casi di morte in servizio, e' determinata in base ai criteri indicati al primo comma, prendendo a base il trattamento diretto privilegiato che sarebbe spettato all'iscritto per cessazione dal servizio a causa di infermita' ascrivibile alla prima categoria. Il trattamento determinato in applicazione dei commi precedenti, ove risulti inferiore alla meta' dei proventi considerati nel modo indicato nel precedente articolo 4, viene integrato, per la differenza, da una somma annua a carico dello Stato, che comunque non puo' superare, nel caso di ufficiale giudiziario, L. 676.000 per le pensioni di riversibilita' ed indirette di cui ai commi primo e terzo e L. 504.000 per le rimanenti pensioni di riversibilita' previste dal secondo comma. Per gli aiutanti e per i coadiutori detti importi sono ridotti ai tre quarti.

Testo vigente dal 2 maggio 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-27;167~art6 · fonte del testo

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