A partire dal 1 agosto 1975, i coadiutori addetti agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti degli uffici giudiziari di cui alla legge 12 luglio 1.75, n. 322, sono iscritti obbligatoriamente alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari. La Cassa predetta assume la denominazione di Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori.

Testo vigente dal 2 maggio 1981

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1981-04-27;167~art1 · fonte del testo

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