Il contributo complessivo di cui al primo e secondo comma dell'articolo 10 e' comprensivo:

  • a)di una quota destinata alla copertura degli oneri per l'erogazione dell'indennita' integrativa speciale di cui all'articolo 5 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, ed alla legge 31 luglio 1975, n. 364;
  • b)della quota residua, destinata a copertura degli altri oneri per l'erogazione dei trattamenti di quiescenza a carico della Cassa. Ai fini della rideterminazione del contributo, di cui al secondo comma dell'articolo 10:
  • 1)la quota di cui alla precedente lettera a) viene adeguata moltiplicandone l'ammontare annuo riferito al 1 gennaio per il rapporto tra il corrispondente valore dell'indennita' integrativa speciale e l'analogo valore al 1 gennaio dell'anno precedente;
  • 2)la quota di cui alla precedente lettera b) viene adeguata applicando al relativo ammontare riferito al 1 gennaio la variazione percentuale dell'indice stabilito dall'articolo 2 della legge 29 aprile 1976, n. 177;
  • 3)i nuovi importi delle quote predette vengono arrotondati a mille lire, trascurando la frazione non superiore a cinquecento lire e computando per mille lire la frazione superiore. Per l'anno 1980, le quote di cui alle precedenti lettere a) e b) sono stabilite, rispettivamente, in L. 400.000 e L. 900.000.

Testo vigente dal 2 maggio 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-27;167~art11 · fonte del testo

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