Art. 48 — Passaggio dal rito ordinario al rito speciale

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Il pretore ((...)), quando rileva che una causa promossa nelle forme ordinarie riguarda una delle controversie previste negli articoli 30 e 45, fissa con ordinanza l'udienza di cui all'articolo 420 del codice di procedura civile e il termine perentorio entro il quale le parti dovranno provvedere all'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 1984, N. 399)).

Testo in vigore dal 29 novembre 1984 al 1 gennaio 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 novembre 1984

Confronto con la versione in vigore dal 29 luglio 1978 al 29 novembre 1984. 39 parole tolte, 9 parole aggiunte.

Il pretore tolto: o il conciliatoreaggiunto: ..., quando rileva che una causa promossa nelle forme ordinarie riguarda una delle controversie … provvedere all'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria. tolto: Qualora la causa non rientri nella rispettiva competenza per valore, il pretore o il conciliatore la rimette con ordinanza non impugnabile al giudice competente, fissando un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la riassunzione aggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 1984, N. 399.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392~art48 · fonte del testo

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