Legge sull’adozione

Art. 9 adozione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 aprile 2001 al 7 febbraio 2014. Leggi il testo vigente →

Chiunque ha facolta' di segnalare all'autorita' pubblica situazioni di abbandono di minori di eta'. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessita' debbono riferire al piu' presto al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio. Gli istituti di assistenza pubblici o privati e le comunita' di tipo familiare devono trasmettere semestralmente al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo ove hanno sede l'elenco di tutti i minori collocati presso di loro con l'indicazione specifica, per ciascuno di essi, della localita' di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, assunte le necessarie informazioni, chiede al tribunale, con ricorso, di dichiarare l'adottabilita' di quelli tra i minori segnalati o collocati presso le comunita' di tipo familiare o gli istituti di assistenza pubblici o privati o presso una famiglia affidataria, che risultano in situazioni di abbandono, specificandone i motivi. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che trasmette gli atti al medesimo tribunale con relazione informativa, ogni sei mesi, effettua o dispone ispezioni negli istituti di assistenza pubblici o privati ai fini di cui al comma 2. Puo' procedere a ispezioni straordinarie in ogni tempo. Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l'accoglienza si protragga per un periodo superiore a sei mesi, deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. L'omissione della segnalazione puo' comportare l'inidoneita' ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacita' all'ufficio tutelare. 5. Nello stesso termine di cui al comma 4, uguale segnalazione deve essere effettuata dal genitore che affidi stabilmente a chi non sia parente entro il quarto grado il figlio minore per un periodo non inferiore a sei mesi. L'omissione della segnalazione puo' comportare la decadenza dalla potesta' sul figlio a norma dell'articolo 330 del codice civile e l'apertura della procedura di adottabilita'

Testo in vigore dal 27 aprile 2001 al 7 febbraio 2014

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Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 27 aprile 2001

Confronto con la versione in vigore dal 17 maggio 1983 al 27 aprile 2001. 47 parole tolte, 112 parole aggiunte.

Chiunque ha facolta' di segnalare tolto: alla autorita' aggiunto: all'autorita' pubblica situazioni di abbandono di minori di eta'. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessita'tolto: , debbono riferire al piu' presto al aggiunto: procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni aggiunto: del luogo in cui il minore si trova sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui tolto: vengono aggiunto: vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio. tolto: La situazione di abbandono puo' essere accertata anche d'ufficio dal giudice. Gli istituti di assistenza pubblici o privati aggiunto: e le comunita' di tipo familiare devono trasmettere semestralmente al tolto: giudice tutelare del luogo, aggiunto: procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo ove hanno sedetolto: , l'elenco di tutti i minori tolto: ricoverati aggiunto: collocati presso di loro con l'indicazione specifica, per ciascuno di essi, della localita' di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso. Il tolto: giudice tutelare aggiunto: procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, assunte le necessarie informazioni, tolto: riferisce al tribunale per i minorenni sulle condizioni aggiunto: chiede al tribunale, con ricorso, di dichiarare l'adottabilita' di quelli tra i tolto: ricoverati aggiunto: minori segnalati o collocati presso le comunita' di tipo familiare o gli istituti di assistenza pubblici o privati o presso una famiglia affidataria, che risultano in situazioni di abbandono, specificandone i motivi. Il tolto: giudice tutelare aggiunto: procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che trasmette gli atti al medesimo tribunale con relazione informativa, ogni sei mesi, tolto: procede ad aggiunto: effettua o dispone ispezioni negli istituti aggiunto: di assistenza pubblici o privati ai fini di cui al comma tolto: precedente aggiunto: 2. Puo' procedere tolto: ad aggiunto: a ispezioni straordinarie in ogni tempo. Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, … per un periodo superiore a sei mesi, deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al tolto: giudice tutelare, che trasmette gli atti al aggiunto: procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni tolto: con relazione informativa. L'omissione della segnalazione puo' comportare l'inidoneita' ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacita' all'ufficio tutelare. aggiunto: 5. Nello stesso termine di cui al comma tolto: precedente aggiunto: 4, uguale segnalazione deve essere effettuata dal genitore che affidi stabilmente a chi non … figlio a norma dell'articolo 330 del codice civile e l'apertura della procedura di adottabilita'tolto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184~art9 · fonte del testo

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