Art. 71 adozione

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Chiunque, in violazione delle norme di legge in materia di adozione, affida a terzi con carattere di definitivita' un minore, ovvero lo avvia all'estero perche' sia definitivamente affidato, e' punito con la reclusione da uno a tre anni. Se il fatto e' commesso dal tutore ovvero da altra persona cui il minore e' affidato per ragioni di educazione, di istruzione, di vigilanza e di custodia, la pena e' aumentata della meta'. Se il fatto e' commesso dal genitore la condanna comporta la perdita della relativa potesta' e l'apertura della procedura di adottabilita'; se e' commesso dal tutore consegue la rimozione dall'ufficio; se e' commesso dalla persona cui il minore e' affidato consegue la inidoneita' ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacita' all'ufficio tutelare. Se il fatto e' commesso da pubblici ufficiali, da incaricati di un pubblico servizio, da esercenti la professione sanitaria o forense, da appartenenti ad istituti di assistenza pubblici o privati nei casi di cui all'articolo 61, numeri 9 e 11, del codice penale, la pena e' raddoppiata. La pena stabilita nel primo comma del presente articolo si applica anche a coloro che, consegnando o promettendo denaro od altra utilita' a terzi, accolgono minori in illecito affidamento con carattere di definitivita'. La condanna comporta la inidoneita' ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacita' all'ufficio tutelare. Chiunque svolge opera di mediazione al fine di realizzare l'affidamento di cui al primo comma e' punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire 2.000.000.

Testo in vigore dal 17 maggio 1983 al 27 aprile 2001

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 196/2000

    Questione infondata
    13 giugno 2000

    Manifesta inammissibilità - sotto il duplice profilo del difetto di rilevanza della questione e della dipendenza degli inconvenienti lamentatti da scelte discrezionali del legislatore - della questione di legittimità costituzionale degli artt. 71, primo, terzo e quinto comma, e 74, primo e secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, censurati - in riferimento agli artt. 2, 3, 30 e 31 della Costituzione - nella parte in cui, in caso di sospetto falso riconoscimento di un minore, non consentirebbero al tribunale per i minorenni di disporre accertamenti ematologici o del DNA o di adottare provvedimenti urgenti a tutela del minore, se non dopo che sia stata accertata con efficacia di giudicato la falsità del riconoscimento. - ordinanze nn. 440/1997 e 399/1997 richiamate in merito al principio secondo cui la materia 'de qua' è riservata alla discrezionalità del legislatore. L.T.

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 30 cost. · Art. 31 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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