Legge sull’adozione

Art. 49 adozione

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L'adottante deve fare l'inventario dei beni dell'adottato e trasmetterlo al giudice tutelare entro un mese dalla data del decreto di adozione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella sezione III del capo I del titolo X del libro primo del codice civile. L'adottante che omette di fare l'inventario nel termine stabilito o fa un inventario infedele puo' essere privato dell'amministrazione dei beni dal giudice tutelare, salvo l'obbligo del risarcimento dei danni.

Testo in vigore dal 17 maggio 1983 al 27 aprile 2001

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urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184~art49 · fonte del testo

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