Legge sull’adozione

Art. 2 adozione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 maggio 1983 al 27 aprile 2001. Leggi il testo vigente →

Il minore che sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo puo' essere affidato ad un'altra famiglia, possibilmente con figli minori, o ad una persona singola, o ad una comunita' di tipo familiare, al fine di assicurargli il mantenimento, l'educazione e l'istruzione. Ove non sia possibile un conveniente affidamento familiare, e' consentito il ricovero del minore in un istituto di assistenza pubblico o privato, da realizzarsi di preferenza nell'ambito della regione di residenza del minore stesso.

Testo in vigore dal 17 maggio 1983 al 27 aprile 2001

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Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184~art2 · fonte del testo

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