Art. 15 adozione

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A conclusione delle indagini e degli accertamenti previsti dagli articoli precedenti, ove risulti la situazione di abbandono di cui all'articolo 8, lo stato di adottabilita' del minore e' dichiarato dal tribunale per i minorenni quando:

  • a)i genitori ed i parenti convocati ai sensi degli articoli 12 e 13 non si sono presentati senza giustificato motivo;
  • b)l'audizione dei soggetti di cui alla lettera a) ha dimostrato il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la non disponibilita' ad ovviarvi;
  • c)le prescrizioni impartite ai sensi dell'articolo 12 sono rimaste inadempiute per responsabilita' dei genitori. La dichiarazione dello stato di adottabilita' del minore e' disposta dal tribunale per i minorenni in camera di consiglio con sentenza, sentito il pubblico ministero, nonche' il rappresentante dell'istituto di assistenza pubblico o privato o della comunita' di tipo familiare presso cui il minore e' collocato o la persona cui egli e' affidato. Devono essere, parimenti, sentiti il tutore, ove esista, ed il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di eta' inferiore, in considerazione della sua capacita' di discernimento. 3. La sentenza e' notificata per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell'articolo 12, al tutore, nonche' al curatore speciale ove esistano, con contestuale avviso agli stessi del loro diritto di proporre impugnazione nelle forme e nei termini di cui all'articolo 17

Testo in vigore dal 27 aprile 2001 al 7 febbraio 2014

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 15 adozione, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11607/2025

    3 maggio 2025
    • Adozione

    In tema di procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore, il titolo II della l. n. 184 del 1983, nel testo novellato dalla l.n. 149 del 2001, che riflette anche principi sovranazionali (artt. 3, 9, 12, 14, 18, 21 della Convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata con l. n. 176 del 1991; artt. 9 e 10 della Convenzione Europea sui diritti del fanciullo, stipulata a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata con l. n. 77 del 2003; art. 24 della Carta di Nizza), attribuisce a ciascuno dei genitori del minore una legittimazione autonoma connessa ad un'intensa serie di poteri, facoltà e diritti processuali, atta a fare assumere loro la veste di parti necessarie dell'intero procedimento e, quindi, di litisconsorti necessari pure nel giudizio di appello, quand'anche non si siano costituiti in primo grado, con conseguente necessità di integrare il contraddittorio nei loro confronti, ove non abbiano proposto il gravame; pertanto, la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello determina la nullità dell'intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità.

    Art. 15 adozione · Art. 102 c.p.c. · Art. 17 adozione

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 57 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di aprile/maggio 2025 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 160/1995

    Questione infondata
    10 maggio 1995

    La mancata garanzia della pienezza di contraddittorio, nel procedimento che conduce alla dichiarazione dello stato di adottabilità del minore in situazione di abbandono, da parte degli artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 della l. 4 maggio 1983, n. 184, non da' luogo a violazione del diritto di difesa, in quanto, nonostante il carattere officioso del procedimento, è sempre garantita ai genitori la conoscenza dello stesso (la quale degrada a mera conoscibilità solo in caso di loro irreperibilità) e la possibilità di prendervi parte. Peraltro, il fatto che la cognizione sia piena nella seconda fase e sommaria nella prima trova sufficiente giustificazione nell'esigenza di maggiore celerità di questa al fine di provvedere rapidamente sulla situazione di abbandono del minore. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost. - sotto l'anzidetto profilo - degli artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 della l. 4 maggio 1983, n. 184). red.: G. Leo

    Art. 24 cost. · Art. 10 adozione · Art. 11 adozione · Art. 12 adozione

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 27 aprile 2001

Confronto con la versione in vigore dal 17 maggio 1983 al 27 aprile 2001. 40 parole tolte, 48 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: 1aggiunto: a) i genitori tolto: e aggiunto: ed i parenti convocati ai sensi degli articoli 12 e 13 non si sono presentati senza giustificato motivo;

tolto: 2aggiunto: b) l'audizione dei tolto: medesimi aggiunto: soggetti di cui alla lettera a) ha dimostrato il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la non disponibilita' ad ovviarvi;

tolto: 3aggiunto: c) le prescrizioni impartite ai sensi dell'articolo 12 sono rimaste inadempiute per responsabilita' dei … del minore e' disposta dal tribunale per i minorenni in camera di consiglio con tolto: decreto motivato aggiunto: sentenza, sentito il pubblico ministero, nonche' il rappresentante dell'istituto aggiunto: di assistenza pubblico o privato o della comunita' di tipo familiare presso cui il minore e' tolto: ricoverato aggiunto: collocato o la persona cui egli e' affidato. tolto: Deve aggiunto: Devono essere, parimenti, tolto: sentito aggiunto: sentiti il tutore, ove esista, ed il minore che abbia compiuto tolto: i dodici anni e, se opportuno, aggiunto: gli anni dodici e anche il minore di eta' inferioretolto: . Il decreto e' notificatoaggiunto: , in considerazione della sua capacita' di discernimento. 3. La sentenza e' notificata per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell'articolo 12, al tutore, aggiunto: nonche' al curatore speciale ove esistano, con contestuale avviso agli stessi del loro diritto di proporre tolto: reclamo aggiunto: impugnazione nelle forme e nei termini di cui all'articolo 17tolto: . Il tribunale per i minorenni nomina, se necessario, un tutore provvisorio ed adotta i provvedimenti opportuni nell'interesse del minore.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184~art15 · fonte del testo

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