Art. 19 l. 241/1990 — Segnalazione certificata di inizio attività - Scia

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Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono determinati i casi in cui l'esercizio di un'attivita' privata, subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, puo' essere intrapreso su denuncia di inizio dell'attivita' stessa da parte dell'interessato all'amministrazione competente. In tali casi spetta all'amministrazione competente verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attivita' e la rimozione dei sui effetti, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa. Con il regolamento di cui al comma 1 vengono indicati i casi in cui all'attivita' puo' darsi inizio immediatamente dopo la presentazione della denuncia, ovvero dopo il decorso di un termine fissato per categorie di atti, in relazione alla complessita' degli accertamenti richiesti. Ai fini dell'adozione del regolameto di cui al comma 1, il parere delle Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato deve essere reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il Governo procede comunque all'adozione dell'atto. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei casi in cui il rilascio dell'atto di assenso dell'amministrazione dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti prescritti, senza l'sperimento di prove a cio' destinate, non sia previsto alcun limite o contigente complessivo per il rilascio dell'atto stesso e in ogni caso non possa derivare pregiudizio alla tutela dei valori storico-artistici e ambientali e siano rispettate le norme a tutela del lavoratore sul luogo di lavoro. Restano ferme le norme attualmente vigenti che stabiliscono regole analoghe o equipolleti a quelle previste dal presente articolo.

Testo in vigore dal 18 agosto 1990 al 11 giugno 1992

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 153/2020

    Questione inammissibile
    20 luglio 2020

    Sono ammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 6- ter , della legge n. 241 del 1990, nonostante l'atto di promovimento abbia la veste formale di sentenza anziché di ordinanza. In relazione al residuo motivo di gravame, il giudice a quo - dopo la positiva valutazione concernente la rilevanza e la non manifesta infondatezza - ha disposto la sospensione del procedimento principale e la trasmissione del fascicolo alla cancelleria della Corte; sicché a tale atto, anche se assunto con la forma di sentenza, deve essere riconosciuta sostanzialmente natura di ordinanza, in conformità a quanto previsto dall'art. 23 della legge n. 87 del 1953. ( Precedenti citati: sentenze n. 208 del 2019, n. 86 del 2017, n. 256 del 2010, n. 151 del 2009, n. 94 del 2009 e n. 452 del 1997 ).

    Art. 19 l. 241/1990 · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 103 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 45/2019

    Questione infondata
    13 marzo 2019

    Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per asserita natura ancipite del petitum, delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 6- ter , della legge n. 241 del 1990, nella parte in cui non prevede un termine finale per la sollecitazione, da parte del terzo, dei poteri di verifica sulla segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA) spettanti alla pubblica amministrazione. Sebbene nell'ordinanza di rimessione si affermi che una eventuale pronuncia di accoglimento avrebbe sicuri effetti sul giudizio a quo - sia nell'ipotesi di sentenza additiva che fornisca il parametro temporale sulla cui base verificare la tardività della sollecitazione, da parte del terzo, dei poteri inibitori della pubblica amministrazione, sia nell'ipotesi di declaratoria «pura» di illegittimità costituzionale -, tuttavia, in tutti gli altri passaggi della motivazione, l'ordinanza è costruita in senso additivo, dubitando il rimettente della legittimità costituzionale della norma censurata esclusivamente nella parte in cui non prevede un termine finale per la sollecitazione, da parte del terzo, dei poteri di verifica dell'amministrazione.

    Art. 19 l. 241/1990 · Art. 3 l. 241/1990 · Art. 11 l. 241/1990

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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  5. 12 novembre 2014 — 28 agosto 2015per 10 mesi
  6. 21 agosto 2014 — 12 novembre 2014per 3 mesi
  7. 12 agosto 2012 — 21 agosto 2014per 2 anni
  8. 10 febbraio 2012 — 12 agosto 2012per 6 mesi
  9. 17 settembre 2011 — 10 febbraio 2012per 5 mesi
  10. 13 luglio 2011 — 17 settembre 2011per 2 mesi
  11. 6 ottobre 2010 — 13 luglio 2011per 9 mesi
  12. 16 settembre 2010 — 6 ottobre 2010per 20 giorni
  13. 31 luglio 2010 — 16 settembre 2010per un mese
  14. 8 maggio 2010 — 31 luglio 2010per 3 mesi
  15. 4 luglio 2009 — 8 maggio 2010per 10 mesi
  16. 15 maggio 2005 — 4 luglio 2009per 4 anni
  17. 8 marzo 2005 — 15 maggio 2005per 2 mesi
  18. 1 gennaio 1994 — 8 marzo 2005per 11 anni
  19. 11 giugno 1992 — 1 gennaio 1994per un anno
  20. 18 agosto 1990 — 11 giugno 1992testo originarioper un anno

urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art19 · fonte del testo

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