Art. 2 codice dei contratti pubblici (Allegato II.17)

[1]Definizioni.

[2]1. Ai fini del presente allegato si intende:

  • a)per attivita' di emissione di buoni pasto, l'attivita' finalizzata a rendere, per il tramite di esercizi convenzionati, il servizio sostitutivo di mensa aziendale;
  • b)per servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo dei buoni pasto, le somministrazioni di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo effettuate dagli esercenti le attivita' elencate all'articolo 3;
  • c)per buono pasto, il documento di legittimazione, anche in forma elettronica, avente le caratteristiche di cui all'articolo 4, che attribuisce, al titolare, ai sensi dell'articolo 2002 del codice civile, il diritto a ottenere il servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al valore facciale del buono e, all'esercizio convenzionato, il mezzo per provare l'avvenuta prestazione nei confronti delle societa' di emissione;
  • d)per societa' di emissione, l'impresa che svolge l'attivita' di emissione di buoni pasto, legittimata all'esercizio, previa segnalazione certificata di inizio attivita' attestante il possesso dei requisiti richiesti di cui all'articolo 131, comma 2, del codice, trasmessa, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al Ministero delle imprese e del made in Italy;
  • e)per esercizi convenzionati, gli esercizi presso i quali i soggetti esercenti le attivita' elencate all'articolo 3 in forza di apposita convenzione con la societa' di emissione, provvedono a erogare il servizio sostitutivo di mensa;
  • f)per cliente, il datore di lavoro che acquista dalla societa' di emissione i buoni pasto al fine di erogare il servizio sostitutivo di mensa ai soggetti di cui alla lettera g);
  • g)per titolare, il prestatore di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, nonche' il soggetto che abbia instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato, al quale, ai sensi delle norme vigenti e dei contratti collettivi di lavoro, vengono assegnati i buoni pasto e che, pertanto, e' titolato a utilizzarli;
  • h)per valore facciale, il valore della prestazione indicato sul buono pasto, inclusivo dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 6.

Testo vigente dal 20 settembre 2023

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 settembre 2023

Confronto con la versione in vigore dal 6 luglio 2023 al 20 settembre 2023.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata senza cambiare le parole della norma.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36~allegato-ii-17-art2 · fonte del testo

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