Art. 56 — Depositi e Punti franchi. Introduzione e lavorazione del tabacco

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 agosto 1942 al 30 gennaio 1971. Leggi il testo vigente →

[1]E' vietato di introdurre tabacco nei depositi franchi.

[2]L'introduzione ed il deposito dei tabacchi nei punti franchi sono ammessi con l'osservanza delle norme da stabilire con decreto del Ministro per le finanze.

[3]Nei punti franchi e' vietata qualsiasi lavorazione o manipolazione dei tabacchi. L'Amministrazione dei Monopoli puo' tuttavia autorizzare che ivi siano effettuati la cernita ed il condizionamento in colli dei tabacchi in foglia.

Testo in vigore dal 25 agosto 1942 al 30 gennaio 1971

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-07-17;907~art56 · fonte del testo

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