Art. 30 — Introduzione dei sali nei depositi franchi e nei punti franchi

[1]E' vietato introdurre sali nei depositi franchi.

[2]L'introduzione ed il deposito del sale nei punti franchi sono ammessi con l'osservanza delle norme da stabilire con decreto Reale su proposta del Ministro per le finanze. Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Testo vigente dal 25 agosto 1942

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1942-07-17;907~art30 · fonte del testo

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