Art. 56 — Depositi e Punti franchi. Introduzione e lavorazione del tabacco

[1]E' vietato di introdurre tabacco nei depositi franchi.

[2]L'introduzione ed il deposito dei tabacchi nei punti franchi sono ammessi con l'osservanza delle norme da stabilire con decreto del Ministro per le finanze.

[3]((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 NOVEMBRE 1970, N. 870, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 GENNAIO 1971, N. 3)).

Testo vigente dal 30 gennaio 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 gennaio 1971

Confronto con la versione in vigore dal 25 agosto 1942 al 30 gennaio 1971. 32 parole tolte, 20 parole aggiunte.

tolto: Nei punti franchi e' vietata qualsiasi lavorazione o manipolazione dei tabacchi. L'Amministrazione dei Monopoli puo' tuttavia autorizzare che ivi siano effettuati la cernita ed il condizionamento in colli dei tabacchi in fogliaaggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 NOVEMBRE 1970, N. 870, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 GENNAIO 1971, N. 3.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1942-07-17;907~art56 · fonte del testo

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