Art. 57 — Trasporto, deposito e detenzione dei tabacchi nazionali

[1]I tabacchi nazionali e quelli di provenienza estera posti in vendila dall'Amministrazione dei Monopoli sono soggetti a bolletta di legittimazione quando siano trasportati, depositati o comunque detenuti in quantita' superiore a due chilogrammi nelle zone di vigilanza stabilite dalla legge doganale.

[2]Fuori delle zone suddette, il trasporto, il deposito ovvero la detenzione dei tabacchi in quantita' superiore ai dieci chilogrammi sono sottoposti allo stesso vincolo.

[3]In ogni caso la spedizione di tabacchi a mezzo di pacco postale da un punto all'altro del Regno e' sottoposto a bolletta di legittimazione.

Testo vigente dal 25 agosto 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-07-17;907~art57 · fonte del testo

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