Art. 21 — Disposizioni inerenti alla commercializzazione dei sali per usi industriali

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[1]Il sale comune e' venduto a prezzo industriale da stabilire con decreto Ministeriale, sentito il Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato, alle industrie aventi per oggetto:

[2]1° la produzione della soda (carbonato, solfato, idrato, ipoclorito, clorato, perclorato), del sodio metallico e del cloruro di ammonio;

[3]2° la riduzione dei minerali e la lavorazione del ferro e dell'acciaio;

[4]3° la produzione dei colori e delle materie intermedie per essa occorrenti;

[5]4° la depurazione dell'acqua con la permutite con sostanze analoghe per comportamento e funzione;

[6]5° la preparazione dei concimi chimici per l'agricoltura e la preparazione del fluossilicato sodico;

[7]6° la fabbricazione della gomma sintetica.

[8]Lo stesso trattamento puo' essere esteso con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, ad altre industrie assimilabili a quelle indicate nella disposizione precedente per la loro natura o per la loro importanza economica o perche' riconosciute di speciale interesse per l'economia del Paese.

Testo in vigore dal 25 agosto 1942 al 8 novembre 1947

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-07-17;907~art21 · fonte del testo

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