Art. 40 — Divieto di cessione dei sali venduti a prezzo speciale o industriale

Non possono essere ceduti senza l'autorizzazione dell'Amministrazione dei Monopoli i sali venduti a prezzo speciale o a prezzo industriale. I detti sali non possono essere adoperati per uso diverso da quello per cui furono venduti dall'Amministrazione dei Monopoli.

Testo vigente dal 25 agosto 1942

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1942-07-17;907~art40 · fonte del testo

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