Art. 19 — Prezzo dei sali per uso alimentare

((Il prezzo di vendita al pubblico di ciascun tipo di sale per uso alimentare prodotto dall'Amministrazione dei monopoli e esitato tramite le rivendite generi di monopolio e' stabilito con decreto del Ministro delle finanze, sentito il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato)).

Testo vigente dal 1 marzo 1986

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 marzo 1986

Confronto con la versione in vigore dal 7 novembre 1978 al 1 marzo 1986. 8 parole aggiunte.

Il prezzo di vendita al pubblico di ciascun tipo di sale per uso alimentare prodotto dall'Amministrazione dei monopoli aggiunto: e esitato tramite le rivendite generi di monopolio e' stabilito con decreto del Ministro delle finanze, sentito il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1942-07-17;907~art19 · fonte del testo

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