Art. 19 — Prezzo dei sali per uso alimentare

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I prezzi di vendita al pubblico dei sali commestibili e quelli dei sali destinati ad uso delle attivita' agricole e industriali indicate nell'articolo 20 sono stabiliti con decreto Reale, da emanare su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri. Il decreto Reale e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Testo in vigore dal 25 agosto 1942 al 8 novembre 1947

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-07-17;907~art19 · fonte del testo

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