Corte costituzionale

Sentenza n. 325/1995

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/07/1995 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12-sexies della

legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento

del matrimonio), aggiunto dall'art. 21 della legge 6 marzo 1987, n.

74, promosso con ordinanza emessa il 3 ottobre 1994 dal Pretore di

Milano nel procedimento penale a carico di Aldo Antonio Alesso,

iscritta al n. 79 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale,

dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1995 il Giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa il 3 ottobre 1994 nel corso di un

procedimento penale per sottrazione all'obbligo di corrispondere

l'assegno di divorzio dovuto all' ex coniuge ed il contributo di

mantenimento in favore dei figli maggiorenni, il Pretore di Milano ha

sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 12-sexies della legge 1

dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del

matrimonio), aggiunto dall'art. 21 della legge 6 marzo 1987, n. 74.

Questa disposizione stabilisce che al coniuge che si sottrae

all'obbligo di corrispondere l'assegno dovuto a norma degli artt. 5 e

6 della legge n. 898 del 1970 si applicano le pene previste dall'art.

570 del codice penale. Ma non richiama quest'ultimo articolo per la

condizione di procedibilità prevista dal terzo comma, sicché,

mentre la violazione degli obblighi di assistenza familiare è

punibile a querela della persona offesa quando concerne il coniuge

anche separato, è invece perseguibile d'ufficio la mancata

corresponsione dell'assegno al coniuge ed ai figli maggiorenni in

caso di divorzio. Questa disciplina, ad avviso del giudice

rimettente, sarebbe irragionevole e determinerebbe una disparità nel

trattamento di situazioni analoghe.

In relazione ai figli, il giudice rimettente osserva che la loro

condizione è identica nei rapporti con i genitori, in presenza sia

di divorzio che di separazione. Il dovere di provvedere al loro

mantenimento si fonda in ogni caso sull'art. 30 della Costituzione e

discende dall'art. 147 del codice civile. Eppure l'omesso contributo

al mantenimento dei figli maggiorenni da parte del genitore

divorziato configura un reato perseguibile d'ufficio, mentre la

stessa omissione non sarebbe penalmente rilevante in caso di genitori

separati o conviventi o comunque sarebbe in ipotesi perseguibile a

querela della persona offesa. Ad avviso del giudice rimettente

sarebbe del tutto irragionevole la disparità di trattamento

derivante dalla procedibilità d'ufficio solo per il reato previsto

dall'art. 12-sexies della legge n. 898 del 1970.

Con riferimento al rapporto tra ex coniugi, l'ordinanza di

rimessione prospetta la violazione dell'art. 3 della Costituzione

sotto il profilo della ragionevolezza. Tale principio, escludendo la

legittimità di scelte arbitrarie del legislatore, imporrebbe di

graduare il trattamento penale in relazione alla diversa gravità dei

fatti, da individuare in base alla rilevanza costituzionale dei beni

giuridici protetti. Da questo punto di vista il legislatore

riserverebbe un trattamento deteriore alla fattispecie di maggiore

rilievo nella gerarchia di valori enucleabile dalla Costituzione.

Difatti l'art. 570 del codice penale prevede che sia perseguibile a

querela della persona offesa la violazione dei doveri di assistenza

nell'ambito della famiglia, radicati negli artt. 29 e 30 della

Costituzione, mentre l'art. 12-sexies della legge n. 898 del 1970

considera perseguibile d'ufficio l'inadempimento di un obbligo

patrimoniale.

L'irragionevolezza viene anche prospettata con riferimento al

sistema complessivo del codice penale, ispirato al criterio generale

di esclusione della procedibilità d'ufficio per fatti di scarso

interesse pubblicistico, nei quali il bene tutelato rientra nella

disponibilità della persona offesa. Nella situazione esaminata l' ex

coniuge avrebbe soprattutto interesse alla soddisfazione, sia pure

tardiva, del proprio credito, ostacolata dall'irretrattabilità del

procedimento penale.

La questione di legittimità costituzionale è ritenuta rilevante

nel giudizio principale, giacché, se accolta, l'imputato potrebbe

essere prosciolto, avendo l' ex coniuge rimesso, ed i figli

maggiorenni non proposto, la querela.

2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha concluso per l'inammissibilità o la manifesta

infondatezza della questione.

L'Avvocatura ritiene che sia in gioco una sfera riservata alla

discrezionalità del legislatore. La perseguibilità d'ufficio del

reato previsto dall'art. 12-sexies della legge n. 898 del 1970

sarebbe giustificata dalla situazione delle parti. In costanza del

vincolo matrimoniale, che la separazione personale dei coniugi non

travolge, è rimesso all'interessato valutare l'opportunità di un

intervento del giudice penale, il quale, agendo d'ufficio, potrebbe

aggravare e compromettere definitivamente una crisi coniugale in

ipotesi ancora rimediabile. Questa preoccupazione non sussiste più

una volta intervenuto il divorzio.

Anche se non muta il dovere di mantenimento dei figli, il divorzio

- rileva l'Avvocatura - fa venir meno l'organicità del nucleo

familiare. Fino allo scioglimento del matrimonio, il vincolo

familiare lascia aperta la possibilità di una maggiore articolazione

dei rapporti nella famiglia e costituisce un deterrente

all'inosservanza dei singoli obblighi tra le parti. Considerato in diritto

1. - La questione di legittimità costituzionale concerne la

perseguibilità d'ufficio, anziché a querela di parte, del reato di

sottrazione all'obbligo di corrispondere l'assegno dovuto, a seguito

dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del

matrimonio, all'altro coniuge o quale contributo per il mantenimento

dei figli, anche maggiorenni.

Questa figura di reato è stata introdotta dall'art. 21 della legge

6 marzo 1987, n. 74, che ha aggiunto alla legge 1 dicembre 1970, n.

898 l'art. 12-sexies, per sanzionare la condotta del coniuge che non

provvede ad erogare gli assegni dovuti in base agli artt. 5 e 6 della

stessa legge con le pene previste dall'art. 570 del codice penale per

la violazione degli obblighi di assistenza familiare.

Il Pretore di Milano dubita che la procedibilità d'ufficio del

reato sia in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, sotto il

profilo tanto della irragionevolezza che della disparità di

trattamento, ed assume quale termine di comparazione lo stesso art.

570 del codice penale, che per la violazione degli obblighi di

assistenza familiare stabilisce la punibilità, salvo alcune

eccezioni, a querela della persona offesa. Difatti sarebbe identico,

e con eguale radicamento costituzionale, il dovere del genitore di

provvedere al mantenimento dei figli, sia in caso di convivenza o di

separazione che di divorzio. Ma mentre è penalmente sanzionata, e

perseguibile d'ufficio, la condotta del genitore divorziato che si

sottrae al dovere di contribuire al mantenimento dei figli

maggiorenni, non sarebbe sanzionata, o comunque sarebbe in ipotesi

perseguibile a querela della parte offesa, la stessa condotta del

genitore separato o convivente. Il Pretore ne deduce la lesione del

principio di eguaglianza e denuncia come irragionevole la disparità

di trattamento.

Il dubbio di legittimità costituzionale viene prospettato anche

con riferimento alla posizione del coniuge. Considerata giustificata

l'esigenza di lasciare alla valutazione della persona offesa

l'opportunità di portare all'esterno del nucleo familiare, in caso

di convivenza o di separazione, una situazione forse transitoria che

il ricorso al giudice penale potrebbe compromettere, il giudice

rimettente ritiene che a maggior ragione dovrebbe essere esclusa la

procedibilità d'ufficio per l'inadempimento di una mera prestazione

patrimoniale, che altrimenti verrebbe sanzionato anche contro la

volontà del creditore. L'irretrattabilità del procedimento penale

ostacolerebbe, anzi, il soddisfacimento delle ragioni del coniuge

più debole, giacché l'imputato non sarebbe stimolato a soddisfare,

sia pure tardivamente, il proprio debito, dato che non vedrebbe

sostanzialmente mutata la propria posizione processuale.

L'irragionevolezza viene anche prospettata in rapporto al criterio

generale del sistema penale, che prevede la querela come condizione

di procedibilità per fatti di scarso interesse pubblicistico, nei

quali il bene tutelato rientra, come quando ha contenuto

patrimoniale, nella disponibilità della persona offesa.

2. - La norma sottoposta a scrutinio di legittimità

costituzionale ha inteso assicurare l'assistenza di una sanzione

penale a garanzia dell'obbligo di corrispondere gli assegni, per il

coniuge e per i figli, disposti in base alla disciplina sullo

scioglimento del matrimonio (artt. 5 e 6 della legge n. 898 del

1970), dopo che la giurisprudenza aveva escluso la possibilità,

ammessa da precedenti orientamenti interpretativi, di applicare

l'art. 570, secondo comma, numero 2), del codice penale anche al

coniuge divorziato, che omettesse di corrispondere l'assegno all' ex

coniuge.

Il Pretore di Milano, aderendo all'indirizzo interpretativo

prevalente, ritiene che l'art. 12-sexies della legge n. 898 del 1970

- introdotto dalla legge n. 74 del 1987 per assicurare tutela penale

alle prestazioni patrimoniali che esprimono, pur cessato il vincolo

matrimoniale, la residua solidarietà tra coniugi ed il dovere di

concorrere al mantenimento dei figli - delinei una figura autonoma di

reato, rinviando all'art. 570 del codice penale solo per la

individuazione della sanzione. Esclude pertanto l'applicabilità del

terzo comma dello stesso art. 570, che per la punibilità del reato

di violazione degli obblighi di assistenza familiare richiede, salvo

casi particolari, la querela della persona offesa.

3. - Le differenze di trattamento determinatesi fra la tutela

penale per i crediti spettanti in caso di divorzio e la tutela penale

per le prestazioni dovute in caso di separazione personale dei

coniugi sono state già esaminate dalla Corte e ritenute, quanto ai

profili sostanziali, non in contrasto con l'art. 3 della Costituzione

(sentenza n. 472 del 1989).

La questione di legittimità costituzionale riguarda ora

esclusivamente l'aspetto processuale della procedibilità d'ufficio

del reato, anziché a querela di parte. In precedenza la stessa

questione era stata sollevata, in un caso nel quale la parte offesa

aveva presentato querela e si era costituita parte civile

manifestando la scelta di perseguire la punizione dell' ex coniuge

sottrattosi al versamento dell'assegno. In assenza di una propensione

del querelante a rimettere la querela, la questione era stata

dichiarata inammissibile, in quanto inattuale o comunque prematura

(sentenza n. 472 del 1989).

Il dubbio di legittimità costituzionale viene riproposto, avendo

l' ex coniuge, parte offesa, revocato la costituzione di parte civile

e rimesso, con l'accettazione dell'imputato, la querela, manifestando

così la volontà che il reato non sia perseguito. La soluzione del

dubbio di legittimità costituzionale si presenta, quindi, attuale e

rilevante nel giudizio principale. Quale ulteriore elemento per

valutare se ricorra la violazione dell'art. 3 della Costituzione, è

stata dedotta la situazione dei figli maggiorenni, i quali pure non

hanno inteso perseguire penalmente il genitore inadempiente.

4. - L'ordinanza di rimessione segnala le diversità riscontrabili

confrontando la parallela disciplina penale della sottrazione agli

obblighi di prestazioni patrimoniali e di assistenza nell'ambito

familiare e la disciplina dei rapporti che residuano all'esito dello

scioglimento del matrimonio, per dedurre la disparità di trattamento

e l'irragionevolezza dell'omessa previsione della perseguibilità a

querela della persona offesa per il reato previsto dall'art.

12-sexies della legge n. 898 del 1970.

Il rinvio che questa disposizione fa all'art. 570 del codice

penale, sia pure inteso solo per l'identità delle sanzioni, segnala

la radice comune di discipline volte a garantire, rafforzandola con

l'assistenza della pena, l'osservanza di obblighi che traggono

origine, attuale o pregressa, da un rapporto familiare fondato sul

matrimonio. La sentenza di divorzio, difatti, "non elimina

interamente la vis matrimonii, la quale permane sul piano dei

rapporti patrimoniali nei limiti dell'ultrattività del rapporto

regolata dall'art. 5 della legge n. 898 del 1970" (sentenza n. 1009

del 1988).

Tuttavia, per quanto concerne l'assegno da corrispondere al

coniuge divorziato, pur in presenza di elementi di analogia con

l'assegno attribuito al coniuge separato, esistono profili

soggettivi, attinenti al permanere o meno del vincolo matrimoniale,

ed oggettivi, riferibili alla natura ed al contenuto dell'assegno,

che rendono non del tutto omogenee le due situazioni.

In ogni caso la condizione, indicata dal giudice rimettente come

ingiustificatamente differenziata, nella quale verrebbe a trovarsi il

coniuge divorziato rispetto a quello separato, riguarda la stessa

configurazione del reato: diverse sono le condotte penalmente

sanzionate dall'art. 12-sexies della legge n. 898 del 1970 e

dall'art. 570 del codice penale, sicché il discrimine non è

rappresentato solo dalla diversa procedibilità del reato.

La parificazione delle due situazioni, richiesta dal giudice

rimettente, non può dunque essere ottenuta modificando il regime

della procedibilità.

Non potendosi considerare quello indicato dall'ordinanza di

rimessione quale utile termine di comparazione, il ricorso al

criterio di ragionevolezza sarebbe possibile solo se la disciplina

normativa, in sé considerata, fosse palesemente arbitraria o

manifestamente irrazionale; valutazione questa che non si attaglia

alla scelta di considerare procedibile d'ufficio il reato configurato

dalla norma denunciata.

5. - Rimane da valutare il dubbio prospettato in relazione alla

posizione dei figli. È evidente il comune fondamento delle

prestazioni inerenti al loro mantenimento da parte dei genitori,

prestazioni che possono atteggiarsi con modalità diverse, ma che

sono comunque espressione di un medesimo dovere, indipendentemente

dalla convivenza, dalla separazione o dal divorzio dei genitori.

Tuttavia la descrizione della diversità di tutela penale fatta

dall'ordinanza di rimessione, in particolare per le situazioni

riferibili ai figli maggiorenni, segnala disarmonie nel disegno

normativo, che possono essere superate dal legislatore secondo una

ponderata valutazione dei diversi interessi. L'intervento che viene

chiesto alla Corte non appare difatti idoneo a conseguire l'obiettivo

proposto dall'ordinanza di rimessione, di rendere omogenee ed

unitariamente coerenti le diverse discipline, perché, se attuato,

verrebbe in definitiva ad incidere su un solo elemento che concorre

al denunciato squilibrio.

La questione deve, pertanto, essere dichiarata inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 12-sexies della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina

dei casi di scioglimento del matrimonio), aggiunto dall'art. 21 della

legge 6 marzo 1987, n. 74, sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dal Pretore di Milano con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:325 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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