Art. 26 — Disposizioni speciali

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La presente legge si applica anche ai dipendenti degli Istituti autonomi case popolari, della Cassa per il Mezzogiorno e delle camere di commercio. Restano disciplinati dalle rispettive normative di settore il personale militare e quello della carriera diplomatica e della polizia di Stato. Restano ugualmente disciplinati dalle leggi speciali che li riguardano gli ordinamenti giuridici ed economici dei magistrati ordinari e amministrativi, degli avvocati e procuratori dello Stato, nonche' dei dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita' nelle materie contemplate nell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 3 FEBBRAIO 1993, N. 29)).

Testo in vigore dal 21 febbraio 1993 al 24 maggio 2001

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 219/1984

    Illegittimità dichiarata
    25 luglio 1984

    Per il principio generale di cui alla l. n. 93 del 1983, della disciplina in base ad accordi, applicabile anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome, queste - nonostante che rimangano salve le rispettive competenze in materia di trattamento dei dipendenti delle camere di commercio e che, quindi, nessuno dei procedimenti specificamente previsti da tale legge sia suscettibile di applicazione diretta al riguardo - debbono legiferare anche in materia di detto personale con il presupposto dell'accordo sindacale in sede regionale. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, primo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, sollevata in riferimento all'art. 4, n. 8, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige). - S. n. 65/1982.

    Art. 3 Legge quadro sul pubblico impiego · Art. 6 Legge quadro sul pubblico impiego · Art. 10 Legge quadro sul pubblico impiego · Art. 39 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 21 febbraio 1993

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1983 al 21 febbraio 1993. 40 parole tolte, 10 parole aggiunte.

… 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691. tolto: Sino all'entrata in vigore della legge di riforma della dirigenza, resta disciplinato dalle vigenti disposizioni il trattamento economico e normativo dei dirigenti dello Stato ed assimilati nonche' dei dirigenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 3 FEBBRAIO 1993, N. 29.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1983-03-29;93~art26 · fonte del testo

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