Lo stato giuridico ed il trattamento economico di attivita' del personale dipendente dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e del Registro aeronautico italiano (RAI), nonche', fino all'eventuale emanazione di una nuova disciplina derivante anche dall'approvazione del piano energetico nazionale, del Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA), continuano ad essere regolati dai particolari ordinamenti previsti per ciascuno degli enti predetti. Per l'Azienda autonoma di assistenza al volo rimane fermo il disposto dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, che viene altresi' esteso al Registro aeronautico. Per l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, in quanto ente pubblico economico, si continua ad applicare il disposto dell'articolo 24 della legge 13 luglio 1966, n. 559. Le delibere che disciplinano lo stato giuridico ed il trattamento economico di attivita' del personale dipendente dell'Unioncamere e dell'ENEA sono approvate e rese esecutive con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri vigilanti e di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale. In sede di approvazione delle delibere di cui al comma 3 si tiene conto dell'andamento della contrattazione collettiva nei corrispondenti settori pubblici e privati, anche in riferimento alle linee di politica economica del Governo.

Testo vigente dal 14 luglio 1988

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1988-07-11;266~art1 · fonte del testo

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