Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte, la funzione di indirizzo e coordinamento trova il supporto dei principi costituzionali e può essere prevista dalla legge ordinaria dello Stato nei confronti di tutte le Regioni, indipendentemente dal grado o tipo di autonomia a queste riconosciuto. La disciplina posta dal legislatore deve, tuttavia, soddisfare i requisiti indispensabili perché l'indirizzo e coordinamento costituisca un legittimo titolo di ingerenza degli organi centrali nella sfera garantita all'autonomia speciale e alla relativa competenza primaria. Nella materia del turismo, la legge n. 217 del 1983 (legge quadro per il turismo) che ha introdotto una normazione di principio nonché di indirizzo e coordinamento statale anche nei confronti delle Regioni a regime differenziato e delle Province autonome, non lede la competenza primaria loro attribuita, ne' viola il principio di legalità. Infatti, la novità istituzionale introdotta dalla legge quadro - quella di deferire l'esercizio dell'indirizzo e coordinamento nella materia, non ai soli organi centrali, ma al comitato di coordinamento cui partecipano i presidenti o i delegati delle giunte regionali o provinciali - lungi dal ledere l'autonomia attribuita alle Regioni o alle Province autonome, coinvolge anche detti enti nell'esercizio di un potere (quello di indirizzo e coordinamento) che spetterebbe alla esclusiva ed unilaterale determinazione degli organi centrali. L'esercizio del potere stesso, poi, è delimitato secondo criteri prestabiliti, anche in ragione dell'intervento finanziario straordinario dello Stato, ed è ulteriormente circoscritto dal collegamento con gli obiettivi della programmazione nazionale e settoriale. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge 17 maggio 1983, n. 217, in quanto prevedono che il Governo esercita funzioni di indirizzo e coordinamento nella materia del turismo, avvalendosi del Comitato di coordinamento per la programmazione turistica e del Comitato consultivo, sollevata in riferimento allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, artt. 3, terzo comma, 8, nn. 5, 19 e 20, 9, n. 7, 16, 78 e 79; allo Statuto speciale per la Sardegna artt. 3, lett. a), f), p) e 6; allo Statuto speciale per il Friuli Venezia Giulia art. 4, n. 10; e alla Costituzione, artt. 5, 117, 118 e 119.) - S. n. 150/1982.
Art. 4 Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica · Art. 6 Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica · Art. 7 Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica · Art. 11 Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica