E' istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo una commissione consultiva per le attivita' circensi e lo spettacolo viaggiante. La commissione, nominata con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, e' composta da:

  • a)il Ministro per il turismo e lo spettacolo, che la presiede;
  • b)il direttore generale dello spettacolo;
  • c)un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo avente qualifica non inferiore ad ispettore generale;
  • d)un funzionario del Ministero dell'interno;
  • e)un funzionario del Ministero delle finanze;
  • f)un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
  • g)tre rappresentanti degli esercenti dei circhi e dello spettacolo viaggiante;
  • h)tre rappresentanti dei lavoratori dei circhi e dello spettacolo viaggiante;
  • i)due tecnici, dei quali uno designato dal Ministero del turismo e dello spettacolo e uno dal Ministero dell'interno. Il Ministro per il turismo e lo spettacolo puo' delegare di volta in volta un Sottosegretario dello stesso dicastero o il direttore generale dello spettacolo a presiedere la commissione. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo. I membri di cui alle lettere g) e h) sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo, su una terna di nominativi proposta da ciascuna delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative. I membri della commissione durano in carica un biennio e possono essere confermati.

Testo vigente dal 10 aprile 1968

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1968-03-18;337~art3 · fonte del testo

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