Corte costituzionale

Sentenza n. 195/1986

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/07/1986 · relatore Antonio La Pergola

Norme in gioco

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale della legge 17 maggio

1983, n. 217 recante: "Legge quadro per il turismo e interventi per il

potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica", promossi con

ricorsi delle Province autonome di Trento e Bolzano e delle Regioni

Sardegna, Emilia - Romagna e Friuli - Venezia Giulia, notificati

rispettivamente il 24 e il 22 giugno 1983, depositati in cancelleria il

30 giugno e il 2 luglio 1983 ed iscritti ai nn. 28,29,30,31 e 32 del

registro ricorsi 1983.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 22 aprile 1986 il giudice relatore

Antonio La Pergola;

uditi l'avv. Sergio Panunzio per le Province di Trento e Bolzano e

per la Regione Sardegna, l'avv. Valerio Onida per la Regione Emilia -

Romagna, l'avv. Gaspare Pacia per la Regione Friuli - Venezia Giulia e

l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio

dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1.1. - Con ricorso notificato il 24 giugno 1983, la Provincia

autonoma di Trento ha promosso questione di legittimità costituzionale

degli artt. 1, quarto comma, 4, primo comma, 13, primo comma, 14, primo

e quarto comma, e 15, secondo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217

(Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la

qualificazione dell'offerta turistica), pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale n. 141 del 25 maggio 1983, in riferimento agli artt. 8, nn. 1

e 20,16 e 78 dello statuto speciale della Regione Trentino - Alto Adige

(d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e alle relative norme di attuazione in

materia di turismo e industria alberghiera di cui al d.P.R. 22 aprile

1974, n. 278.

La ricorrente, premesso che la legge 25 maggio 1983, n. 217, è

diretta, in primo luogo, a definire i principi fondamentali, vincolanti

per le Regioni a statuto ordinario in base all'art. 117 Cost., in

materia di turismo e industria alberghiera, ferme restando le

competenze previste dal d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (art. 1, primo

comma); e, inoltre, stabilisce che "sono fatte salve le attribuzioni in

detta materia delle Regioni a statuto speciale e delle Province

autonome di Trento e Bolzano previste nei rispettivi statuti e norme di

attuazione" (art. 1, terzo comma), ritiene la legge stessa, e in

particolare alcune sue disposizioni, gravemente lesive delle proprie

attribuzioni, sulla base delle seguenti considerazioni.

a) L'art. 4 della legge stabilisce, al primo comma, che per

l'espletamento delle attività di promozione e propaganda delle risorse

turistiche locali, nonché di informazione e di accoglienza, "le

Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla

costituzione di "Aziende di promozione turistica" (APT), quali

organismi tecnico - operativi e strumentali muniti di autonomia

amministrativa e di gestione". Pur a voler considerare tale

disposizione un "principio fondamentale" (anche se di ciò potrebbe

dubitarsi, dato il carattere puntuale della disciplina ivi prevista),

in ogni caso essa non potrebbe riguardare la Provincia ricorrente, in

quanto la istituzione delle Aziende in questione è materia

integralmente ricompresa nelle sue competenze esclusive in materia di

turismo e di ordinamento degli uffici provinciali e del loro personale

(artt. 8, nn. 1 e 20, e 16 dello statuto speciale; art. 2 del d.P.R. n.

278/74). Inoltre, la materia è stata già disciplinata dalla Provincia

con legge n. 54 del 1975.

b) L'art. 1, ultimo comma, della legge n. 217/83 dispone che il

Governo esercita nella materia de qua le funzioni di indirizzo e

coordinamento "avvalendosi degli organismi di cui agli artt. 2 e 3

della presente legge", e cioè: il Comitato di coordinamento per la

programmazione turistica (art. 2), e il Comitato consultivo (art. 31.

Nel caso che la norma in esame dovesse ritenersi applicabile alla

Provincia ricorrente (come induce a ritenere il fatto che del Comitato

di coordinamento fanno parte i Presidenti delle giunte provinciali),

essa sarebbe incostituzionale, in quanto pretende di estendere alla

Provincia la disciplina della funzione di indirizzo e coordinamento

nella materia in esame, mentre a detta funzione, in relazione alle sue

attribuzioni primarie, essa non può essere soggetta, tanto meno in

modo implicito. Soltanto lo statuto speciale e le relative norme di

attuazione potrebbero sottoporre, purché lo facciano espressamente, la

Provincia ricorrente alla funzione di indirizzo e coordinamento del

Governo.

In via subordinata, nell'ipotesi cioè che dovesse ritenersi

legittima la previsione di una funzione di indirizzo e coordinamento

statale nei confronti della Provincia, ad avviso di quest'ultima

sarebbe comunque incostituzionale la concreta disciplina di tale

funzione contenuta nella legge impugnata, per violazione del principio

di legalità (sentenza n. 150 del 1982): non risulterebbero, infatti,

individuate dal legislatore le esigenze unitarie che sollecitano

l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento, né stabiliti

i criteri in base ai quali l'indirizzo e coordinamento possa essere

realizzato mediante atti degli organi governativi.

c) Circa gli aspetti finanziari, l'art. 13, primo comma, della

legge censurata stabilisce che ai fini dello sviluppo e del

riequilibrio territoriale delle attività di interesse turistico,

nonché per favorire l'ammodernamento e la qualificazione delle

strutture ricettive esistenti e dei servizi turistici e dei centri di

vacanza, lo Stato "conferisce alle Regioni e alle Province autonome di

Trento e Bolzano contributi ripartiti secondo le modalità e i criteri

di cui all'art. 14". Quest'ultimo dispone, al primo comma, che "il 70

per cento delle risorse di cui al precedente art. 13 è ripartito

annualmente, sentito il Comitato di coordinamento di cui all'art. 2,

tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano secondo i

seguenti criteri: un terzo in base alla popolazione residente quale

risulta dai dati dell'ultimo censimento, un terzo in base alla

superficie del territorio ed un terzo in base agli indici di

utilizzazione del patrimonio ricettivo regionale". Il quarto comma

aggiunge che restano ferme le procedure previste dall'art. 78 dello

statuto per l'erogazione di fondi a favore delle Province autonome.

Infine, l'art. 15, secondo comma, stabilisce che le somme comunque

non utilizzate dalle Regioni e Province autonome entro l'esercizio

successivo a quello per il quale lo stanziamento è destinato, vengono

nuovamente ripartite tra tutte.

Ciò premesso, l'art. 14, nonostante l'affermazione contenuta nel

quarto comma, viola, al primo comma, l'art. 78 dello statuto speciale,

sia in quanto, ai criteri della popolazione e del territorio ivi

previsti, aggiunge l'ulteriore parametro degli "indici di utilizzazione

del patrimonio ricettivo regionale"; sia perché prevede che la quota

spettante alla Provincia ricorrente venga calcolata sulla base del solo

70 per cento del finanziamento globale e non invece di tutto il

finanziamento previsto dalla legge, comprensivo della quota del 30 per

cento stabilita dal secondo comma dello stesso art. 14.

L'art. 15, secondo comma, è palesemente incostituzionale, per

violazione non solo dell'art. 78, ma anche dell'art. 8, nn. 1 e 20,

dello statuto: l'autonomia finanziaria, di bilancio e contabile

riconosciuta alla Provincia dallo statuto quale naturale conseguenza

del riconoscimento dell'autonomia legislativa per materie di propria

competenza (cfr. sentenza n. 107 del 1970), comporta che le somme

devolute dallo Stato alla Provincia, una volta che ciò sia avvenuto,

sono e restano nella piena ed autonoma disponibilità della Provincia

stessa ed è quindi inammissibile ogni condizionamento da parte dello

Stato, anche in relazione ai tempi di utilizzazione delle somme. Ancor

più evidente, prosegue la ricorrente, appare l'incostituzionalità

della norma in esame là dove essa presuppone l'applicabilità anche

alla Provincia ricorrente della legge 10 maggio 1976, n. 335

(espressamente richiamata nel primo comma dell'art. 21), mentre la

detta legge è applicabile alle sole Regioni a statuto ordinario.

Rileva, infine, la Provincia che essa ha esercitato la propria

competenza legislativa in materia di bilancio e contabilità emanando

la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, il cui art. 30 stabilisce

che "tutti i fondi assegnati a qualsiasi titolo dallo Stato o dalla

Regione alla Provincia affluiscono al bilancio provinciale senza

vincolo a specifiche destinazioni".

1.2. - È intervenuto nel presente giudizio il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale

dello Stato, concludendo per la infondatezza delle questioni sollevate.

Per quanto riguarda l'art. 4 censurato, l'Avvocatura afferma che

l'organizzazione turistica regionale attiene alla funzione

programmatoria spettante allo Stato anche nei confronti delle Regioni a

statuto speciale, per l'evidente esigenza di assicurare l'uniformità

di tale organizzazione, destinata ad essere utilizzata da soggetti

provenienti da tutte le Regioni d'Italia e da paesi esteri. Inoltre, la

competenza statale è legittimata anche dalla necessità di determinare

i fondamentali caratteri di organismi destinatari di entrate

tributarie. Peraltro, la norma censurata riserva largo margine

all'intervento regionale, regolato ai commi secondo, terzo, quarto e

quinto. Il settimo comma, infine, costituisce, ad avviso

dell'Avvocatura, applicazione di un principio dettato direttamente

dall'VIII disposizione transitoria della Costituzione.

Passando alla censura concernente l'art. 1, ultimo comma, della

legge n. 217/83, l'Avvocatura rileva che le funzioni statali di

indirizzo e coordinamento rappresentano il "risvolto positivo del

limite generale del rispetto dell'interesse nazionale e di quello di

altre Regioni" (sent. n. 39/71), ma tale rispetto costituisce limite

non solo della potestà normativa concorrente delle Regioni a statuto

ordinario, bensì anche di quella esclusiva delle Regioni a statuto

speciale.

Il problema dell'ammissibilità di funzioni statali di indirizzo e

coordinamento nei confronti delle Regioni a statuto speciale, prosegue

l'Avvocatura, va risolto non in via generale ed astratta, ma in

concreto, valutando se nelle singole fattispecie normative quelle

funzioni siano rimaste allo Stato. Nel caso in esame le funzioni in

discorso sono attribuite al Governo con formulazione significativamente

ridotta rispetto a quella dell'art. 3 della legge n. 382/75 e

praticamente corrispondente a quella dell'art. 43 del d.P.R. n.

902/75, "per il raggiungimento degli obiettivi della programmazione

economica nazionale e settoriale": tali obiettivi costituiscono limite

legittimo delle potestà, normativa ed amministrativa, delle Regioni ad

autonomia differenziata, come affermato in alcune sentenze precedenti

all'istituzione delle Regioni a statuto ordinario (n. 12 del 1963, n. 4

del 1964, n. 20 del 1970). La funzione programmatoria, espressamente

prevista dagli artt. 41, terzo comma e 119, terzo comma, Cost., non

sopporta per sua stessa natura i confini delle Regioni a statuto

speciale.

Anche il principio di legalità, di cui alla sentenza n. 150 del

1982, risulta, ad avviso dell'Avvocatura, nel caso di specie ampiamente

soddisfatto, essendo precisati gli strumenti (organismi e mezzi

finanziari) per lo svolgimento delle funzioni di indirizzo e

coordinamento statale.

Circa, infine, le disposizioni di natura finanziaria censurate nel

ricorso, l'Avvocatura rileva che l'art. 13 prevede un "intervento

finanziario aggiuntivo dello Stato" per provvedere a scopi specifici

espressamente determinati nella legge stessa: il contributo statale

così stabilito chiaramente si distingue dalle entrate provinciali

previste dallo statuto regionale (in particolare dall'art. 78) per lo

svolgimento delle normali funzioni delle Province, trattandosi di un

contributo speciale, previsto dal terzo comma dell'art. 119 Cost.,

assegnato alle Regioni e alle Province autonome "per provvedere a scopi

determinati".

Pertanto, alla ripartizione del contributo in questione tra tutte

le Regioni a statuto ordinario o speciale e le Province autonome non si

applica l'art. 78 dello statuto T.A.A., che concerne i criteri di

ripartizione tra le due Province autonome delle quote di alcune entrate

tributarie che si realizzano nel territorio regionale. E proprio gli

"scopi determinati" dell'intervento statale rendono logica anche

l'aggiunta, ai due consueti parametri di ripartizione (territorio e

popolazione), del terzo parametro costituito dall'indice di

utilizzazione del patrimonio ricettivo. Inoltre, è conforme al dettato

costituzionale (art. 119, terzo comma, Cost.) e alla precisazione

contenuta nell'art. 13 della legge impugnata la riserva del 30 per

cento del contributo in esame alla valorizzazione delle attrezzature

turistiche nelle aree del Mezzogiorno. Infine, la speciale natura e

destinazione del contributo statale giustificano anche il disposto

dell'art. 15 della legge.

2.1. - Con ricorso notificato il 24 giugno 1983, anche la Provincia

autonoma di Bolzano ha promosso questione di legittimità

costituzionale di numerose disposizioni della legge 17 maggio 1983, n.

217: la censura investe l'intera legge "nel suo complesso" e in

particolare gli artt. 1, ultimo comma, 4, primo, sesto ed ultimo comma,

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, in riferimento agli artt. 3, terzo

comma; 8, nn. 1, 5, 19 e 20; 9, n. 7; 16, primo comma; 78 e 79 dello

statuto speciale per il T.A.A. e alle relative norme di attuazione.

a) Il ricorso della Provincia di Bolzano, sia nella premessa di

fatto che nella parte in diritto, è in buona parte sostanzialmente

identico a quello della Provincia di Trento; in particolare, identiche

sono le argomentazioni poste a sostegno delle censure concernenti gli

artt. 1, ultimo comma, 13, 14 e 15, in riferimento agli artt. 8, nn. 1

e 20, 16, 78 e 79 dello statuto

Vi è solo da rilevare che in questo caso la censura investe

specificamente anche il secondo comma dell'art. 14, secondo il quale

il rimanente 30 per cento delle risorse di cui al precedente art. 13 è

ripartito, con gli stessi criteri indicati al primo comma, tra le

Regioni che comprendono nel proprio territorio le aree del Mezzogiorno,

con esclusione quindi della Provincia ricorrente. Ciò costituisce, ad

avviso di quest'ultima, patente violazione dell'art. 79 dello statuto,

che equipara alle Regioni le Provincie autonome per ciò che riguarda

l'assegnazione da parte dello Stato, ai sensi dell'art. 119, terzo

comma, Cost., dei contributi per la valorizzazione del Mezzogiorno e

delle isole. Qualora dovesse poi ritenersi, aggiunge la ricorrente, che

l'esclusione delle Province autonome derivi dall'applicazione dell'art.

1 del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 - richiamato dalla norma censurata -

che non contempla le Province di Trento e Bolzano nella sfera di

applicazione delle leggi sugli interventi per il Mezzogiorno, anche

quest'ultima disposizione sarebbe incostituzionale: si chiede,

pertanto, che la Corte sollevi innanzi a se stessa la questione di

legittimità di detta norma, in riferimento all'art. 79 statuto.

b) In un unico motivo di censura vengono, poi, coinvolti gli artt.

4, primo, sesto e settimo comma, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della legge,

per violazione della potestà legislativa primaria, ed amministrativa,

della Provincia in materia di turismo ed industria alberghiera,

ordinamento degli uffici e del personale, urbanistica e piani

regolatori, assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a

mezzo di aziende speciali (artt. 3, terzo comma; 8, nn. 1, 5, 19 e 20;

9, n. 7; 16 statuto e norme d'attuazione).

In particolare:

- dell'art. 4 sono censurati, oltre al primo comma (con

argomentazioni identiche a quelle svolte dalla Provincia di Trento), il

sesto e settimo comma, che prevedono lo sciogli mento degli enti

provinciali per il turismo e delle aziende di cura, soggiorno e

turismo, e regolano l'inserimento del relativo personale "nel ruolo

unico regionale", nonché la destinazione con legge regionale delle

entrate degli enti disciolti, e del relativo personale, agli organismi

cui sono state attribuite o delegate le relative funzioni. Si tratta,

ad avviso della ricorrente, di materia integralmente ricompresa nelle

sue competenze esclusive;

- gli artt. 6, 7 e 12, che contengono la definizione e la

classificazione delle strutture ricettive in genere e degli alberghi in

specie, vertono anch'essi su materie riservate alla Provincia e in

relazione alle quali la Provincia stessa ha già esercitato la sua

potestà legislativa primaria con le leggi provinciali 12 agosto 1978,

n. 39, 18 giugno 1981, n. 15, 15 gennaio 1982, n. 3,7 giugno 1982, n.

22;

- l'art. 8 regola la sottoposizione - con legge regionale - a

vincolo di destinazione delle strutture ricettive, l'individuazione da

parte dei comuni delle aree da destinare ad attività turistiche e

ricettive, l'adeguamento da parte dei comuni dei relativi strumenti

urbanistici e l'individuazione in essi delle aree destinate agli

insediamenti turistici produttivi che a tal fine sono vincolati: la

norma viola, afferma la ricorrente, oltre la competenza primaria

provinciale in materia di turismo, anche quella, pure primaria, in

materia di urbanistica e piani regolatori (art. 8, n. 5, Statuto T.A.A.

e d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381), già esercitata con l'emanazione del

d.P.G.P. 23 giugno 1970, n. 20 (testo unico delle leggi provinciali

sull'ordinamento urbanistico) e della legge provinciale 20 settembre

1973, n. 38 (modifiche al suddetto testo unico);

- anche gli artt. 9 e 10 della legge - che disciplinano

rispettivamente le agenzie di viaggi e turismo, e le associazioni

turistiche senza scopo di lucro - ricadono nella competenza primaria

della Provincia nella materia de qua, in quanto, in materia di agenzie

di viaggio, l'unico "ritaglio" operato dal d.P.R. n. 278/74 concerne il

nullaosta statale per le licenze rilasciate a persone fisiche e

giuridiche straniere e, quanto alle associazioni turistiche, trattasi

di un settore già ampiamente disciplinato con legge provinciale n. 41

del 1976 (artt. 15 ss.);

- l'art. 11, inoltre, che disciplina le "attività professionali"

attinenti al turismo, lede anch'esso le attribuzioni primarie della

ricorrente in materia, specie per il fatto che queste ultime

comprendono - ai sensi dell'art. 8, n. 20, dello statuto e dell'art. 1

del d.P.R. n. 278 del 1974 - la disciplina delle guide, dei portatori

alpini e dei maestri di sci, professioni regolate con leggi provinciali

24 agosto 1978, n. 54 e 30 aprile 1982, n. 17. La norma in questione,

pertanto, è incostituzionale, conclude la ricorrente, sia nel suo

complesso che, in particolare, nei commi primo, settimo, ottavo e nono;

- gli artt. 7 e 11 della legge, infine, vengono censurati anche

sotto altro profilo: l'estrema analiticità della disciplina in essi

contenuta lederebbe anche la competenza concorrente della Provincia di

Bolzano in materia di esercizi pubblici (art. 9, n. 7, dello statuto e

d.P.R. 1 novembre 1973, n. 686).

2.2. - È intervenuto anche nel presente giudizio il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale

dello Stato, che conclude per l'infondatezza delle questioni

prospettate. L'Avvocatura, oltre a svolgere argomentazioni identiche a

quelle contenute nell'atto di intervento nel giudizio introdotto col

ricorso della Provincia di Trento, aggiunge, relativamente alle censure

concernenti gli artt. da 6 a 12 della legge n. 217, le seguenti

deduzioni.

Sulla delimitazione dei poteri dello Stato e delle Regioni - a

statuto speciale e ordinario - relativamente alla classificazione

alberghiera, la Corte costituzionale si è pronunziata con le sentenze

nn. 15 del 1956 e 70 del 1981. Mentre con la prima fu respinto un

ricorso della Regione Trentino - Alto Adige, con la seconda vennero,

invece, rigettati alcuni ricorsi dello Stato avverso disegni di legge

di Regioni a statuto ordinario, che stabilivano criteri di

classificazione alberghiera diversi da quelli previsti nelle leggi

statali: tuttavia la Corte, sostiene l'Avvocatura, ebbe cura di

chiarire espressamente che la pronunzia trovava la sua ragione nel

diverso quadro normativo nel quale si iscriveva. Ciò indusse la Corte

ad affermare che "qui ed ora" i principi ricavabili dalla legislazione

consistevano in criteri generalissimi che non risultavano contraddetti

dalla allora impugnata normativa regionale: ma la Corte, prosegue

l'Avvocatura, ha voluto espressamente riaffermare il potere statale di

intervenire al fine di soddisfare le esigenze di sostanziale

corrispondenza tra le classificazioni adottate nelle varie Regioni e

anche nei vari paesi, tanto che l'argomento forma oggetto di trattative

ed accordi in sede internazionale.

Quanto alla censura avente ad oggetto l'art. 8, rileva l'Avvocatura

che la norma è stata dettata dall'esigenza di colmare il vuoto

normativo conseguente alla sentenza n. 4 del 1981: nessun dubbio esiste

sulla competenza statale in materia, trattandosi di normativa che

incide notevolmente su rapporti privatistici (sentenza n. 15/56), è

riconducibile ai programmi e ai controlli che la legge statale

determina, ai sensi dell'art. 41, terzo comma, Cost., per indirizzare

l'attività economica, pubblica o privata, e coordinarla ai fini

sociali e pone un limite, del tipo prefigurato dall'art. 42, secondo

comma, Cost., che serve a garantire ed attuare la funzione sociale

della proprietà (sentenza n. 4/81).

Quanto agli artt. 9 e 10, l'Avvocatura osserva: la normativa posta

dall'art. 9 sulle agenzie di viaggio rappresenta l'adempimento di un

obbligo internazionale assunto dallo Stato con la ratifica della

Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (legge 27

dicembre 1977, n. 1084); l'art. 10 disciplina le sole associazioni

operanti a livello nazionale per finalità ricreative, culturali,

religiose o sociali e trova la sua ragione nella necessità di porre

fine al fenomeno dell'abusivismo.

L'art. 11, poi, soddisfa l'esigenza della necessaria cautela con

cui devono essere riguardate le professioni in questione, della

necessità che siano adottati criteri omogenei per l'ammissione

all'esercizio di alcune attività professionali (legge 21 dicembre

1978, n. 845), e della opportunità di conservare un patrimonio di

conoscenze tecniche, di esperienza e di prestigio acquistato con

impegno, studio e sacrificio degli operatori.

Quanto, infine, all'art. 7, l'Avvocatura conclude affermando che

anche se le disposizioni in esso contenute potessero intendersi quali

principi fondamentali da osservarsi dalla ricorrente nell'esercizio

della sua competenza concorrente in materia di esercizi pubblici, la

censura sarebbe ugualmente infondata, limitandosi la norma a stabilire

pochi ed essenziali requisiti minimi ai fini della classificazione e

non ponendo certamente una disciplina analitica tale da comprimere la

competenza provinciale.

3.1. - Con ricorso notificato il 24 giugno 1983, la Regione

Sardegna ha, a sua volta, promosso questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 15

della legge n. 217 del 1983, in riferimento agli artt. 116 Cost., 3,

lett. a), f) e p), 4, lett. a), 6 e 56 dello statuto speciale per la

Sardegna (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3) e alle relative

norme di attuazione (d.P.R. nn. 250/49, 1531/ 65, 480/75, 348/79).

La Regione, oltre a svolgere argomentazioni sostanzialmente

analoghe a quelle contenute nei ricorsi delle Province autonome,

deduce, quale nuova censura, che anche l'art. 5 della legge, che

disciplina le imprese turistiche, è illegittimo, perché viola

anch'esso la competenza primaria regionale in materia di industria

alberghiera; ma anche se si volesse ipotizzare, in via subordinata, che

tale disciplina ricade invece nella competenza concorrente della

Regione in materia di industria e commercio (art. 4, lett. a),

statuto), la norma sarebbe ugualmente incostituzionale per il suo

carattere di estrema analiticità.

3.2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto nel

giudizio per tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, svolge, a

sostegno dell'infondatezza delle questioni proposte, argomentazioni

sostanzialmente identiche a quelle già esaminate; quanto, poi, alla

censura concernente l'art. 5, rileva l'Avvocatura che la norma non

incide sulla competenza esclusiva della ricorrente in materia di

turismo, ma su quella concorrente in materia di commercio e non

costituisce disposizione di dettaglio tale da comprimere indebitamente

l'autonomia regionale.

4.1. - Con ricorso notificato il 22 giugno 1983, la Regione Friuli

- Venezia Giulia ha proposto questione di legittimità costituzionale

degli artt. 1, quarto comma, 2, primo comma, e 4 della legge n. 217/83,

in riferimento all'art. 4, nn. 1 e 10, dello statuto speciale della

Regione (1. cost. 31 gennaio 1963, n. 1) e alle relative norme di

attuazione (titolo III del d.P.R. n. 1116 del 1965. modificato dal

titolo VII del d.P.R. n. 902 del 1975), che stabiliscono la competenza

esclusiva della ricorrente in materia di turismo e di ordinamento degli

uffici e degli enti dipendenti dalla Regione.

L'art. 2, in particolare, è censurato sotto il profilo che, là

dove esso prevede che il Comitato di coordinamento indica le "finalità

prioritarie" in relazione alle quali le Regioni stabiliscono criteri e

modalità di utilizzo dei finanziamenti, le dette finalità, assegnate

alle Regioni speciali, vengono stabilite da un organismo in cui le

Regioni ordinarie hanno la maggioranza assoluta: ne deriverebbe una

"sottordinazione istituzionale, funzionale ed operativa" delle Regioni

a statuto speciale rispetto a quelle a statuto ordinario, in una

materia in cui le prime hanno competenza esclusiva.

Per il resto, la Regione Friuli non svolge deduzioni dissimili, nei

limiti dell'impugnativa proposta, da quelle contenute né ricorsi già

esaminati.

4.2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto per

tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, conclude per

l'infondatezza delle questioni, con deduzioni analoghe a quelle

relative agli altri giudizi. Quanto al particolare profilo di censura

dell'art. 2 sopra evidenziato, l'Avvocatura afferma che "data la natura

nazionale degli interessi perseguiti e la estensione indiscriminata,

alle Regioni ad autonomia differenziata ed ordinaria, dei limiti

derivanti dalla programmazione, non è configurabile né tanto meno

tutelabile una posizione privilegiata delle Regioni a statuto speciale:

non ha perciò giuridico rilievo il fatto che queste, di minor numero,

assommino un minor numero di rappresentanti nel comitato in questione".

5.1. - Con ricorso notificato il 24 giugno 1983, la Regione Emilia

- Romagna ha proposto questione di legittimità costituzionale degli

artt. 1, primo comma, 5, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 10,

primo comma, 11, dodicesimo comma, 13, 14 e 15 della legge n. 217/83,

in riferimento agli artt. 5, 117, 118 e 119 Cost..

a) L'art. 1, primo comma, è censurato là dove afferma che la

legge in esame "definisce i principi fondamentali in materia di turismo

e industria alberghiera": questa dichiarazione, in astratto corretta,

si traduce, per la ricorrente, in una illegittima violazione

dell'autonomia legislativa regionale nel momento in cui eleva al rango

di principi inderogabili anche disposti normativi (come quelli

contenuti nelle norme successivamente impugnate) i quali dettano,

invece, discipline dettagliate e minuziose, in violazione dell'art. 117

Cost.;

b) l'art. 5, secondo e terzo comma, stabilisce che i titolari o

gestori delle imprese turistiche sono tenuti ad iscriversi "in una

sezione speciale del registro istituito ai sensi della legge 11 giugno

1971, n. 426" (cioè il registro degli esercenti il commercio

all'ingrosso e al minuto e l'attività di somministrazione al pubblico

di alimenti o bevande) e che per ottenere l'iscrizione debbono

presentare domanda alle Camere di commercio. Ad avviso della

ricorrente, "è difficile sfuggire all'impressione" che il legislatore

abbia disposto l'iscrizione dei titolari delle imprese turistiche nello

stesso registro nel quale sono iscritti i titolari delle imprese

commerciali - pur essendo le due categorie di imprese nettamente

distinte - allo scopo di sottrarre alle Regioni e conservare,

attraverso le Camere di commercio, allo Stato la disciplina e la

gestione del registro degli esercenti delle imprese turistiche. In ogni

modo, la censurata previsione legislativa invade illegittimamente

l'a'mbito di competenza regionale, in quanto attribuisce alle Camere di

commercio, anziché alle Regioni, la titolarità e la gestione del

registro in questione, e riserva implicitamente allo Stato (secondo

l'interpretazione più probabile e comunque possibile dell'art. 5) la

disciplina del registro stesso e dei procedimenti di iscrizione e di

accertamento dei requisiti richiesti, nonché la nomina dei componenti

della relativa commissione. Sarebbe di conseguenza illegittimo anche il

quarto comma dell'art. 5, là dove prevede quale requisito per

l'iscrizione l'"aver superato un esame di idoneità all'esercizio

dell'attività di impresa", se lo si interpreta nel senso che detto

esame debba essere superato davanti ad una commissione costituita

presso la Camera di commercio e soggetta a disciplina statale.

È, infine, illegittimo, prosegue la ricorrente, il quinto comma

dell'art. 5, che prevede senz'altro il diritto a ottenere l'iscrizione,

a domanda, nel registro dei soggetti che alla data di entrata in vigore

della legge esercitavano imprese turistiche;

c) l'art. 10, primo comma, è censurato nella parte in cui limita

alle associazioni operanti "a livello nazionale" per finalità

ricreative, culturali, religiose o sociali la facoltà di esercitare

attività turistiche per i propri associati: tale limitazione si

traduce, ad avviso della ricorrente, in una violazione della competenza

regionale in quanto sembra escludere che la Regione possa disciplinare

le medesime attività svolte da associazioni operanti a livello

regionale e locale;

d) l'art. 11, dodicesimo comma, è censurato in quanto prescrive

che le capacità professionali dei maestri di sci, guide alpine e

speleologiche, istruttori di alpinismo e di sci alpino siano accertate

alla stregua dei criteri didattici elaborati per i vari gradi di

professionalità dai competenti enti ed associazioni nazionali: ciò si

traduce, afferma la ricorrente, in una palese violazione della

competenza regionale, oltre che in una indebita attribuzione di

efficacia erga omnes a decisioni e criteri elaborati da enti e

associazioni che non sempre hanno carattere pubblicistico, ma piuttosto

di associazioni private. Infatti le Regioni non potrebbero definire

nella propria normativa i criteri cui attenersi nell'accertamento, e

nemmeno attribuire rilevanza a criteri e parametri tecnici elaborati

dalle associazioni professionali operanti in sede regionale;

e) gli artt. 13, 14 e 15, infine, vengono censurati in quanto

prevedono "l'ennesimo fondo settoriale che viene a complicare

ulteriormente il sistema di finanziamento delle Regioni e la cui

disciplina viene a comprimere ulteriormente la loro autonomia di spesa,

in contrasto con il principio generale stabilito nell'art. 21, primo

comma, della legge n. 335 del 1976".

La legge censurata crea, infatti, un fondo di settore, ripartito in

base a parametri settoriali e rigidamente e specificamente vincolato

alla sua destinazione (artt. 13, primo comma, 14, quinto e sesto comma,

15); gestito con modalità anche contabili speciali e derogatorie

rispetto alla normativa generale sulla contabilità statale e regionale

(si veda la riassegnazione dei fondi - art. 15, secondo comma - e la

speciale rendicontazione, non coordinata con la disciplina dei conti

consuntivi delle Regioni - art. 15, terzo comma): la disciplina, in

conclusione, è lesiva dell'autonomia finanziaria, di spesa e contabile

delle Regioni.

5.2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri è intervenuto in

giudizio per tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato e conclude

per l'infondatezza delle questioni proposte.

In particolare l'Avvocatura sostiene:

a) il richiamo dell'art. 5 alla legge n. 426 del 1971 è forse

superfluo, ben potendosi ritenere che le imprese turistiche, quali sono

definite dal primo comma dello stesso art. 5, rientrino tra gli

esercizi commerciali previsti appunto dalla citata legge n. 426 o, in

genere, tra i pubblici esercizi di cui al capo II del titolo III del

r.d. n. 773 del 1931. Non sussiste, perciò, la denunciata violazione

della competenza regionale in materia di turismo e industria

alberghiera, che non esclude l'applicabilità della disciplina in

materia di commercio, che è di competenza statale, salva l'ampia

attribuzione di funzioni alle Regioni contenuta nella stessa legge n.

426/71.

In ogni caso, prosegue l'Avvocatura, l'art. 5 risponde certamente

ad un interesse generale di pubblicizzazione dell'esistenza di imprese

turistiche e costituisce il principio fondamentale che la legge dello

Stato ben può stabilire quale limite della potestà legislativa

regionale. D'altra parte, che il registro degli esercenti le imprese

turistiche non costituisce, come adombra la ricorrente, un espediente

per sottrarre alle Regioni la disciplina delle imprese stesse, è

dimostrato dal fatto che le Camere di commercio non sono organi dello

Stato. Infine, l'ultimo comma dell'art. 5 risponde all'esigenza di

salvaguardare i diritti di coloro che con l'attività finora

legittimamente svolta hanno già mostrato di possedere la

qualificazione necessaria;

b) l'eccezione, contenuta nell'art. 10 censurato, al generale

divieto di esercizio di attività turistiche e ricettive da parte delle

associazioni diverse dalle imprese commerciali elencate negli articoli

precedenti, è limitata alle associazioni senza scopo di lucro che

operano a livello nazionale per finalità ricreati ve, culturali,

religiose o sociali a causa della accertata esistenza di valide

organizzazioni turistiche di emanazione sindacale operanti a livello

nazionale;

c) l'art. 11 della legge n. 217/83 applica esattamente i principi

affermati dalla Corte costituzionale sulla delimitazione della sfera di

competenza statale e regionale in materia di valutazione attitudinale

ai fini della concessione dell'abilitazione all'esercizio di

un'attività professionale con le sentenze nn. 58 e 216 del 1976, 89

del 1977 e 9 del 1979. L'art. 11" dodicesimo comma, prescrive infatti

alle Regioni, per le professioni di maestro e istruttore di sci ed

alpinismo e di guida alpina e speleologica, di accertare il possesso di

requisiti che non possono dirsi d'interesse strettamente turistico,

come già previsto dagli artt. 237 e 238 del regolamento approvato con

r.d. 6 maggio 1940, n. 645; Si tratta di prescrizioni imposte in

considerazione dei pericoli all'incolumità personale che sono

connaturali alle attività alpine o di alta montagna. Questa

considerazione sposta notevolmente dal lato dell'interesse - extra -

regionale - della tutela dell'incolumità personale e della prevenzione

degli infortuni, la comparazione ponderale già compiuta dalla Corte in

relazione alle diverse professioni di guida, interprete e corriere

turistico (sentenza n. 9/79): a tutela specifica di questo interesse

ben possono, conclude l'Avvocatura, essere posti, ai sensi dell'art.

117 Cost., coerenti limiti all'autonomia regionale;

d) quanto, infine, agli artt. 13, 14 e 15 censurati, rileva

l'Avvocatura che il contributo statale in essi previsto si distingue

chiaramente dalle entrate regionali di cui all'art. 119, secondo

comma, Cost., destinato allo svolgimento delle normali funzioni della

Regione: si tratta, invece, di un contributo speciale dello Stato,

previsto dal terzo comma dell'art. 119 Cost., assegnato alle Regioni e

alle Province autonome "per provvedere a scopi determinati". Ciò

esclude l'applicabilità a simile contributo del principio di cui

all'art. 21 della legge n. 335 del 1976, in forza della deroga prevista

nell'ultima parte del primo comma di detta norma relativa al

finanziamento dei "programmi ulteriori di sviluppo".

La speciale natura e destinazione del contributo statale in

questione giustifica anche il disposto dell'art. 15.

6. - In prossimità dell'udienza pubblica hanno depositato memorie

aggiuntive le Regioni Friuli - Venezia Giulia ed Emilia - Romagna,

insistendo per la fondatezza delle questioni sollevate.

7. - All'udienza pubblica del 22 aprile 1986, il giudice La Pergola

ha svolto la relazione e le difese delle ricorrenti e l'Avvocato dello

Stato hanno ribadito le conclusioni già adottate. Considerato in diritto :

1. - La legge 17 maggio 1983, n. 217 ("Legge quadro per il turismo e

interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta

turistica"), disciplina il turismo e l'offerta alberghiera sotto vario

riguardo. Tale normativa viene in rilievo ai fini dell'attuale

decisione sostanzialmente nella sua interezza. Giova tuttavia

all'indagine rimessa alla Corte distinguere due serie di disposizioni e

prenderle partitamente in considerazione nel tracciare il quadro delle

impugnative.

I ricorsi sono stati esperiti dalle Regioni Friuli - Venezia Giulia

e Sardegna, dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dalla Regione

Emilia - Romagna e prospettano questioni identiche o connesse. I

giudizi promossi davanti alla Corte possono quindi essere riuniti e

congiuntamente decisi.

2.1. - Alcune delle norme censurate (artt. 1, 2, 3) definiscono in

via generale gli scopi perseguiti dal legislatore e organizzano

l'esercizio dell'indirizzo e coordinamento del Governo anche in

relazione al regime previsto per la ripartizione fra lo Stato, le

Regioni e le Province autonome dei fondi stanziati con la stessa legge

n. 217, nonché per le modalità e i controlli della relativa

utilizzazione (artt. 13 - 15). Precisamente, è stabilito nell'art. 1,

che la legge n. 217, emanata in attuazione dell'art. 117 Cost., pone "i

principi fondamentali della materia", in modo da garantire

l'equilibrato sviluppo delle attività turistiche e di quelle connesse,

in considerazione della loro rilevanza economica e sociale. Son fatte

salve le previsioni del d.P.R. n. 616 del 1977 (cfr., per il settore in

discorso, gli artt. 56 - 60) e le attribuzioni che, sempre con riguardo

al turismo e all'attività alberghiera, spettano, secondo gli statuti

speciali e le corrispondenti norme di attuazione, alle Regioni a regime

differenziato e alle Province autonome (art. 1). E altresì previsto

che il Governo eserciti la funzione di indirizzo e coordinamento per

perseguire gli obiettivi della programmazione nazionale e settoriale,

avvalendosi di due organismi: il comitato di coordinamento, nominato

dal Presidente della Repubblica e composto dal Presidente del Consiglio

dei ministri o dal ministro da lui delegato, che lo presiede, dai

Presidenti delle Giunte regionali e delle Giunte provinciali di Trento

e Bolzano, ovvero dai componenti delle Giunte a tal fine delegati (art.

2); il comitato consultivo nazionale, nominato con decreto del Ministro

del Turismo e dello Spettacolo, che lo presiede, e composto dai

rappresentanti delle organizzazioni sindacali ed associazioni ivi

indicate e da esperti del settore (art. 3). Compete al comitato di

coordinamento indicare le finalità prioritarie, in relazione alle

quali le Regioni stabiliscono criteri e modalità di utilizzazione dei

finanziamenti previsti, nel titolo secondo, dagli artt. 13 - 15 della

stessa legge. Tali ultime disposizioni contemplano, dal canto loro,

l'intervento finanziario aggiuntivo dello Stato, destinato da un lato

allo sviluppo e al riequilibrio territoriale delle attività di

interesse turistico, con specifico riferimento alle aree del

Mezzogiorno e delle zone interne e montane, dall'altro

all'ammodernamento e alla riqualificazione delle strutture ricettive

esistenti, dei servizi turistici e dei centri di vacanza (art. 13).

Apposite norme sono dirette a coordinare piani e programmi di sviluppo,

adottati ai sensi del d.P.R. n. 616/ 77, con il perseguimento degli

scopi indicati nell'art. 13 (art. 14).fondi stanziati ammontano

complessivamente a Lit. 300 miliardi e sono annualmente distribuiti tra

le Regioni e Province autonome, sentito l'anzidetto comitato di

coordinamento, secondo i seguenti criteri: il 70% delle risorse va

ripartito, un terzo in base alla popolazione residente, un terzo in

base alla superficie del territorio, un terzo in base agli indici di

utilizzazione del patrimonio ricettivo regionale; il rimanente 30% è

ripartito con gli stessi criteri fra le Regioni che comprendono nel

proprio territorio le aree del Mezzogiorno, quali definite dall'art. 1

del d.P.R. n. 218/78 (art. 14). Restano ferme le procedure previste

dall'art. 78 dello statuto del Trentino - Alto Adige per l'erogazione

di fondi a favore delle Province di Trento e Bolzano. Le Regioni

possono stabilire i criteri e le modalità di accesso ai finanziamenti,

nel rispetto delle destinazioni indicate nell'art. 13, e prevederne

altresì la gestione unitaria ed integrata. Le somme comunque non

utilizzate dalle Regioni e dalle Province di Trento e Bolzano entro

l'esercizio successivo a quello per il quale lo stanziamento è

destinato sono nuovamente ripartite fra tutte (art. 15). A tal fine,

Regioni e Province autonome devono entro il termine all'uopo prescritto

produrre il rendiconto annuale, debitamente documentato, di tutte le

iniziative, pubbliche o private, che risultino finanziate con i

contributi erogati a norma dell'art. 13 (art. 15, ultimo comma).

2.2. - La normativa fin qui descritta è impugnata, com'è

precisato in narrativa, sotto molteplici profili. Le Regioni Friuli -

Venezia Giulia e Sardegna e le Province di Trento e Bolzano deducono,

in primo luogo, che l'esercizio dell'indirizzo e coordinamento è stato

illegittimamente previsto nei loro confronti, ricadendo la specie sotto

la competenza primaria delle ricorrenti, che concerne così il turismo,

come l'ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione o

Provincia.

In via subordinata, e perciò nell'ipotesi che la Corte ritenga

legittima la previsione dell'indirizzo e coordinamento statale anche

nei riguardi delle Regioni a statuto speciale e delle Province

promotrici della presente controversia, le anzidette ricorrenti

deducono che la disciplina di tale funzione, com'è qui configurata,

vulneri il principio di legalità (cfr. sent. n. 150/ 82): il

legislatore non avrebbe individuato le esigenze unitarie che

giustificano l'esercizio dell'indirizzo e coordinamento, né stabilito

i criteri secondo i quali esso può essere attuato dagli organi

governativi. La Regione Emilia - Romagna, per parte sua, censura l'art.

1, primo comma, dove è detto che la legge in esame "definisce i

principi fondamentali in materia di turismo e industria alberghiera".

Tale dichiarazione sarebbe corretta solo in astratto, ma nella specie

si risolverebbe in una illegittima compressione dell'autonomia

regionale, elevando a rango di principi inderogabili anche i

dettagliati precetti delle altre norme impugnate.

La Regione Friuli - Venezia Giulia censura la disciplina

dell'indirizzo e coordinamento sotto l'ulteriore profilo, che il

comitato di coordinamento, al quale spetta di indicare le finalità

prioritarie per l'utilizzazione dei finanziamenti, risulta composto, su

base paritaria, oltre che dal Presidente del Consiglio o dal Ministro

da lui delegato, dalle Province autonome e da tutte le Regioni.

Quest'organismo sarebbe configurato in modo che le Regioni a statuto

ordinario costituiscono la maggioranza del collegio, mentre, rispetto

ad esse, quelle a statuto speciale verrebbero, in materie pur riservate

alla loro competenza primaria, a versare in "una sottordinazione

istituzionale, funzionale ed operativa".

2.3. - Altre questioni investono le disposizioni concernenti il

regime dei finanziamenti aggiuntivi, disposto nel titolo secondo della

legge, ed impugnato come lesivo dell'autonomia, finanziaria e di spesa,

delle ricorrenti.

Gli artt. 13, 14 e 15 della legge sono censurati, com'è descritto

in narrativa, oltre che dalla Regione Sardegna e dalle Province di

Trento e Bolzano, dalla Regione Emilia - Romagna.

La normativa impugnata avrebbe ingiustificatamente creato un

ennesimo fondo di settore, rigidamente vincolato nella sua

destinazione, e gestito con modalità anche speciali e derogatorie

rispetto al comune regime della contabilità statale e regionale.

L'impugnativa coinvolge l'art. 15, censurato anche dalla Regione Emilia

- Romagna. La disposizione in parola è quella che prevede che le

somme comunque non utilizzate nel termine all'uopo prescritto siano

nuovamente ripartite fra tutte le Regioni (e Province).principi

dell'autonomia esigerebbero che i fondi stanziati con la legge in esame

restino nella piena ed autonoma disponibilità delle ricorrenti. Di

qui, appunto, si fa discendere l'illegittimità del vincolo che

circonda i tempi della spesa. Analogo ordine di considerazioni dovrebbe

altresì valere per la destinazione dei finanziamenti, fissata dalla

legge in conformità degli scopi perseguiti dall'art. 13, che si assume

incompatibile con il margine di apprezzamento garantito all'ente

autonomo.

Le Province di Trento e Bolzano lamentano, in particolare, la

violazione degli appositi criteri fissati nell'art. 78 dello statuto

speciale del Trentino - Alto Adige, sia in quanto l'art. 14 avrebbe ad

essi indebitamente sovrapposto l'ulteriore parametro, che ha riguardo

agli indici del patrimonio ricettivo regionale, sia perché la quota

spettante all'una e all'altra ricorrente va calcolata in riferimento

soltanto al 70% del finanziamento complessivo, invece che all'intero

ammontare dello stanziamento previsto dalla legge, comprensivo della

quota del 30% contemplata nel secondo comma dell'art. 14.

La Provincia autonoma di Bolzano deduce, altresì, la lesione

dell'art. 79 dello statuto. La norma di raffronto sarebbe appositamente

dettata per equiparare Province autonome e Regioni, per quanto riguarda

l'assegnazione, da parte dello Stato, ai sensi dell'art. 119 Cost., dei

contributi diretti a valorizzare Mezzogiorno e Isole. Altra istanza è

formulata in subordine, per l'ipotesi che l'esclusione della Provincia

ricorrente dall'erogazione dei contributi in questione derivi dal

disposto dell'art. 1 del d.P.R. n. 218/78, richiamato dalla norma

censurata, il quale non include le Province di Trento e Bolzano nella

sfera di applicazione delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno. In

tal caso, anche quest'ultima previsione normativa andrebbe ritenuta

incostituzionale: si chiede pertanto che la Corte sollevi dinanzi a se

stessa, in riferimento all'art. 79 dello statuto, la relativa questione

di legittimità.

2.4. - I rimanenti motivi di ricorso investono, secondo i casi,

come, anche qui, si precisa in narrativa, singoli aspetti o disposti

della legge n. 217. Le censure concernono, infatti, la disciplina

prevista per l'organizzazione turistica regionale, le strutture

ricettive e la relativa classificazione, anche in relazione alle norme

transitorie dell'art. 12, il vincolo di destinazione, le agenzie di

viaggio e turismo, le associazioni senza scopo di lucro, le attività

professionali. Tutto il contestato assetto della materia risulterebbe

aver violato le norme costituzionali, quelle di attuazione o di

trasferimento delle attribuzioni invocate dalle ricorrenti, nel settore

del turismo e dell'industria alberghiera o in altri di loro competenza,

ora primaria, ora concorrente. La legge in esame non porrebbe principi,

né configurerebbe altre idonee limitazioni dei poteri di autonomia,

scadendo al piano di una normazione di dettaglio, lesiva dei criteri

che governano la ripartizione delle competenze fra Stato, Regioni e

Province autonome.

Le Province di Trento e Bolzano, come le altre ricorrenti a statuto

speciale, adducono, inoltre, in relazione a quasi tutte le ipotesi in

cui è intervenuta la legge statale, di avere, nell'esercizio della

propria autonomia, già prodotto una disciplina del settore, che

sarebbe illegittimamente intaccata dalla normativa in esame. Questa

seconda serie di censure va, dunque, considerata tenendo conto di ogni

singolo disposto, su cui grava l'impugnativa nell'ordine in cui le

previsioni dedotte in giudizio si trovano contenute nella legge.

3. - Venendo ora all'esame delle impugnative sopra richiamate,

s'impone subito qualche precisazione.

La Regione Emilia - Romagna, censura, di questo primo gruppo di

disposizioni, oltre a quelle in materia di spesa, che saranno esaminate

più avanti, l'art. 1, in quanto è ivi detto che la legge in esame

pone i "principi generali della materia", mentre tali non sarebbero,

per avere dettato una disciplina di dettaglio, le altre previsioni

impugnate. Così formulato, il motivo di ricorso non può essere,

tuttavia, preso in autonoma considerazione. L'esame demandato alla

Corte va invece condotto, nel debito luogo, sulle disposizioni che

avrebbero ecceduto i legittimi confini della legislazione di principio.

Quanto ai ricorsi prodotti dalle Regioni Friuli - Venezia Giulia e

Sardegna, e dalle Province di Trento e Bolzano, le previsioni ora

considerate - e così le norme concernenti l'esercizio dell'indirizzo e

del coordinamento statale - sono ivi censurate sull'assunto che esse

ledono la sfera delle ricorrenti, in quanto si riferiscono alle Regioni

a regime differenziato e alle Province autonome, pur dove difetti

un'espressa statuizione del legislatore in tal senso. L'assunto è

peraltro condiviso dalla difesa dello Stato nel dedurre l'infondatezza

dei ricorsi. Così prospettandosi la controversia, occorre ricordare la

ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale la

funzione di indirizzo e coordinamento trova il supporto dei principi

costituzionali e può essere prevista dalla legge ordinaria dello Stato

nei confronti di tutte le Regioni, indipendentemente dal grado o tipo

di autonomia a queste riconosciuto. Nessun fondamento ha quindi la

pretesa, avanzata in via preliminare dalle ricorrenti, di sentir

dichiarare la illegittimità costituzionale delle disposizioni che

consentono l'esercizio di detta funzione nei loro riguardi. Sempre alla

stregua della pregressa giurisprudenza, la disciplina posta dal

legislatore deve tuttavia soddisfare i requisiti indispensabili perché

l'indirizzo e coordinamento costituisca un legittimo titolo di

ingerenza degli organi centrali nella sfera garantita all'autonomia

speciale, e alla conseguente competenza primaria, di cui è nel

presente caso dedotta la violazione. Ma la normativa censurata non

travalica dalla corretta configurazione del fenomeno sotto alcuno dei

profili censurati. Depongono per tale conclusione i rilievi di seguito

svolti.

3.1. - Va avvertito, in primo luogo, che, diversamente da come

assumono le ricorrenti, non risulta violato il principio di legalità,

qual è definito nella sentenza n. 150/82. L'indirizzo e il

coordinamento sono, infatti, demandati al Governo sulla base dei

criteri che il legislatore, considerata l'indubbia incidenza degli

interessi nazionali sulla materia in esame, ha appositamente

prestabilito. L'anzidetta funzione è esercitata mediante atto

governativo nella sfera della programmazione economica nazionale e

settoriale. È qui che il Governo deve avvalersi dei due appositi

organismi, il comitato di coordinamento per la programmazione turistica

ed il comitato consultivo, composti come si è sopra visto: il primo

dei quali ha la specifica competenza di indicare le finalità

prioritarie che si perseguono con i finanziamenti previsti nel titolo

secondo della legge. Basta, dunque, riflettere sulle disposizioni

dedicate all'intervento finanziario dello Stato, per fugare il sospetto

che il principio di legalità non sia stato osservato. Il legislatore

è intervenuto, come doveva, con il supporto delle esigenze unitarie,

giustificative della funzione di indirizzo e coordinamento,

configurando l'attività programmatoria che è svolta in quella sede,

alla quale si riconnettono programmi e piani regionali di sviluppo, ai

sensi del secondo e terzo comma dell'art. 13. L'art. 13 traccia, dal

canto suo, gli scopi che il sostegno dell'attività turistica serve a

realizzare. Così è delimitato l'àmbito delle scelte consentite al

competente comitato nell'indicare quali finalità prioritarie vincolano

l'utilizzazione degli stanziamenti. Il riparto dei fondi è poi operato

secondo i criteri e gli indici puntualmente predisposti dalla stessa

legge.

Detto ciò, la novità istituzionale introdotta nel caso in esame -

quella di deferire l'esercizio dell'indirizzo e coordinamento, non ai

soli organi centrali, ma al comitato composto dai presidenti o dai

delegati delle giunte regionali o provinciali - esce indenne dalle

censure formulate dalla Regione Friuli - Venezia Giulia. L'aver

configurato un organismo composto su base paritaria dagli organi dello

Stato e da tutte indistintamente le Regioni e Province non integra

offese all'autonomia di alcun rango, e perciò nemmeno allo statuto

speciale di cui gode la ricorrente. La soluzione sancita nella legge n.

217 è, al contrario, diretta a coinvolgere Regioni e Province

nell'esercizio di un potere che - beninteso nei limiti in cui

l'indirizzo e coordinamento statale si concilia con il rispetto delle

competenze loro garantite - spetterebbe, secondo le norme poste in via

generale per regolare l'esercizio di questa funzione, alla esclusiva ed

unilaterale determinazione degli organi centrali. Va, piuttosto,

precisato che il criterio oggetto di censura trae giustificazione

dall'avere la legge in esame collegato, anzi circoscritto, l'indirizzo

ed il coordinamento al perseguimento degli obiettivi della

programmazione nazionale e settoriale. In questa prospettiva, la

complessa materia del turismo e dell'industria alberghiera s'inquadra

nella funzione programmatoria, della quale è investito il comitato

previsto dall'art. 2. Quest'organismo si atteggia, allora, come uno

strumento istituzionale idoneo a comporre le istanze unitarie con

quelle dell'autonomia, anche differenziata, sia in attuazione dei

principi che presiedono alla corretta strutturazione dell'indirizzo e

coordinamento, sia in conformità del generale precetto dell'art. 11

del d.P.R. n. 616/77, secondo cui lo Stato determina gli obiettivi

della programmazione "con il concorso" delle Regioni.

3.2. - Le ragioni da ultimo dette soccorrono, altresì, per

ritenere l'infondatezza delle questioni che vertono sulla ripartizione

ed utilizzazione dei fondi (artt. 14 e 15).vincoli di destinazione

della spesa e l'onere di utilizzare le somme entro il termine

prescritto, con il conseguente obbligo di rendiconto delle iniziative

finanziate a norma dell'art. 13, si giustificano, essi pure, perché,

nella specie, si tratta di previsioni strumentalmente connesse con il

tipo, e l'attività collegiale dell'organismo, al quale la legge

riserva l'indicazione prioritaria delle spese. La disciplina ora

considerata vuol garantire l'osservanza, da parte di ogni singola

Regione o Provincia, degli adempimenti derivanti dalla disciplina

procedurale, grazie alla quale la programmazione si concreta

nell'indirizzo e coordinamento dello Stato. La strutturazione

collegiale e paritaria del comitato di coordinamento, di cui fanno

parte le Regioni e le Province, costituisce in questo senso il

razionale e legittimo presupposto del regime dell'impiego dei fondi e

del relativo controllo: in particolare della norma, in forza della

quale le somme non utilizzate, entro l'esercizio successivo a quello

per il quale lo stanziamento è destinato, sono nuovamente ripartite

fra tutti gli enti autonomi rappresentati nell'organismo anzidetto.

D'altra parte, l'intervento finanziario aggiuntivo dello Stato, del

genere qui considerato, trova uno specifico addentellato nelle

previsioni dell'art. 119 Cost. (cfr. sent. n. 357/85). Le testé

richiamate disposizioni del testo fondamentale demandano, per vero,

alla legge di coordinare l'autonomia finanziaria delle Regioni e

Province con la finanza dello Stato. La fonte legislativa statale è

per questa via abilitata a produrre la disciplina occorrente

all'utilizzazione dei fondi, che si aggiungono, come nel presente caso,

al gettito erariale riservato alla Regione. La conclusione ora

enunciata vale dunque, nella specie, anche con riguardo all'aliquota

dello stanziamento che interessa l'intera cerchia degli enti autonomi e

non le sole aree del Mezzogiorno, come definite dal d.P.R. n. 218 del

1978. Nella pronunzia testé ricordata si è detto, è vero, e va ora

ribadito, che il regime dei finanziamenti, pur dove esso è disposto

dallo Stato sulla base dell'art. 119 Cost., deve comunque risultare

compatibile con le esigenze dell'autonomia, e qui, peraltro, con il suo

rango speciale. Ma nel presente giudizio non si ravvisa alcuna indebita

compressione delle attribuzioni garantite alle ricorrenti anche sul

versante della spesa. Il vincolo di destinazione del fondo erogato è

posto, nell'art. 13, in relazione agli scopi che la legge persegue nel

suo complesso, lasciando al comitato di coordinamento di individuare

gli obiettivi prioritari, nell'àmbito delle prescritte finalità.

Quest'organismo è stato, del resto, opportunamente introdotto per

adattare la funzione programmatoria alle esigenze del decentramento.

Così, anche il residuo regime, che concerne modalità, procedure e

controlli dell'utilizzazione dei fondi, non eccede la sfera risenata

alla legge statale nel sistema dell'art. 119 Cost..

3.3. - Il risultato al quale la Corte è pervenuta esige un cenno

di sviluppo, in ordine alle questioni sollevate dalle Province di

Trento e Bolzano per dedurre l'inossenanza degli artt. 78 e 79 dello

statuto del Trentino - Alto Adige.

Va, infatti, aggiunto che i criteri stabiliti nell'art. 14 della

legge n. 217 in ordine alla ripartizione dei fondi non ledono, per

alcun verso, nemmeno le invocate disposizioni statutarie. Quanto

all'art. 78 dello statuto, la Corte ha in altre pronunzie precisato

(cfr. sentenze 356 - 357/85) che esso concerne soltanto la

determinazione della quota del gettito erariale riservato alle Province

di Trento e Bolzano, limitatamente ai tributi in detta norma indicati.

Le modalità procedurali ed i criteri contemplati nell'art. 78 possono

quindi essere invocati dalla Provincia, non di fronte ad una singola

legge di stanziamento, come accade nell'attuale giudizio, bensì in

rapporto all'arco di tempo e al relativo flusso delle spese, ai quali

va necessariamente riferito l'accordo tra il Governo e il Presidente

della Giunta provinciale, che definisce annualmente l'ammontare del

gettito erariale spettante, in quella sede, all'una e all'altra

ricorrente.

Dopo di che, la disposizione del quarto comma dell'art. 14,

secondo la quale "restano ferme le procedure previste dall'art. 78

dello Statuto speciale per l'erogazione di fondi a favore delle

Province autonome di Trento e Bolzano", deve essere così intesa: lo

stanziamento previsto nella legge con riguardo a tutte le Regioni e

Province, ammontante al 70 % delle risorse complessive, quali risultano

dall'art. 13, integra gli estremi di un intervento generale dello

Stato, "disposto", com'è detto nell'art. 78 dello statuto, "nella

restante parte del territorio nazionale, e negli stessi settori di

competenza delle Province": e perciò di una spesa che, ai sensi della

norma statutaria, rientra fra quelle di cui si deve tener conto

nell'anzidetto accordo annuale tra Governo e Presidente della Giunta

provinciale. La guarentigia dell'autonomia provinciale, che la legge n.

217 fa salva, potrà dunque operare nei termini testé precisati.

Va disatteso, infine, l'assunto della Provincia di Bolzano, secondo

cui le previsioni dell'art. 14 vulnerano l'art. 79 dello statuto

speciale, in quanto escludono la ricorrente dalla ripartizione di

quella quota del fondo, pari al 30% del complessivo conferimento di 300

miliardi, che è riservata alle Regioni comprendenti nel proprio

territorio le aree del Mezzogiorno, come indicate nell'art. 1 del

d.P.R. n. 218 del 1978. L'invocata norma di raffronto stabilisce

infatti che l'art. 119, terzo comma, della Costituzione, si applica

anche nelle Province autonome di Trento e Bolzano: e questo soltanto.

Lo Stato può dunque assegnare mediante legge e a singole Regioni,

contributi speciali, "per provvedere a scopi determinati e

particolarmente per valorizzare Mezzogiorno e Isole". Il che, però,

non significa che ciascun contributo speciale di cui fruiscono il

Mezzogiorno, e le Isole, o alcun'altra Regione, debba, come vorrebbe la

ricorrente, essere, secondo Costituzione, necessariamente assegnato

anche alle due Province del Trentino - Alto Adige. Se così è, i

criteri di ripartizione del fondo, sanciti nell'art. 14, rispondono

agli scopi dell'intervento finanziario aggiuntivo, fra i quali figura,

in primo luogo, lo sviluppo e riequilibrio di attività di interesse

turistico, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno. Quel

che più importa, poi, è che la norma impugnata si conforma al regime

dei contributi speciali delineato nel terzo comma dell'art. 119 Cost..

Ciò conferma che l'art. 79 dello statuto speciale non è

correttamente invocato nella specie. Di conseguenza, è manifestamente

infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del

d.P.R. n. 218/78, sollevata dalla Provincia di Bolzano in via -

subordinata, sempre in riferimento all'anzidetto parametro statutario.

3.4. - Le residue censure investono disposizioni di vario contenuto

e vanno puntualmente esaminate, come si è premesso.

3.4.1. - L'art. 4, concernente l'organizzazione turistica

regionale, è impugnato da tutte le ricorrenti a statuto speciale come

incompatibile con la competenza primaria loro riconosciuta, nella sfera

su cui incide la legge statale. La norma prevede, al primo comma, un

tipo uniforme di strutture: le aziende di promozione turistica

(A.P.T.), "quali organizzazioni tecnico - operative e di gestione", che

provvedono, previo nullaosta della Regione ad istituire uffici di

informazione e di accoglienza, denominati IAT. Questa, e le altre

disposizioni del medesimo articolo, avrebbero invaso l'autonomia

spettante alle Regioni differenziate e alle Province autonome in

materie di loro attribuzione, quali il turismo e l'ordinamento degli

uffici. Il legislatore statale avrebbe ingiustificatamente interferito

nei due settori anche con il disporre che, una volta sciolti gli enti

provinciali del turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e

turismo, il relativo personale confluisce nel ruolo unico regionale.

Il primo punto da chiarire, di fronte al problema così

prospettato, è che la disciplina dedotta in controversia va ricondotta

allo schema della normativa di indirizzo e coordinamento. Resta da

vedere se essa ubbidisca ai criteri che valgono per il legittimo

esercizio di tale funzione, quando si versi, come nella specie, in

materie coperte dalla guarantigia dell'autonomia speciale. Con le

precisazioni che seguono, la questione non è fondata.

La disciplina censurata non scade certo al piano di capillari o

penetranti interferenze nei settori di competenza delle ricorrenti.

Essa lascia alla legge regionale, o a quella provinciale, un congruo

margine, compatibile anche con il rango dell'autonomia speciale, dal

momento che l'assetto dell'organizzazione turistica è rimesso a tali

fonti sotto vari profili: l'individuazione degli àmbiti territoriali

in cui opera il nuovo organismo, gli strumenti e le modalità per

attuare il loro collegamento funzionale con gli enti locali

territoriali, la disciplina di compiti, funzioni e forme di

coordinamento delle aziende. La struttura dell'A.P.T. è allora

tratteggiata con una norma, per così dire, di base, il cui titolo

giustificativo risiede, come esige la funzione di indirizzo e di

coordinamento, nella sottostante rilevanza della materia, che non si

lascia ridurre alla dimensione territoriale, e al conseguente

apprezzamento, dell'ente autonomo. Ciò non significa, va tuttavia

avvertito, che, se le ricorrenti hanno già regolato la materia, ed

adottato un tipo di organizzazione turistica divergente dallo schema

dell'art. 4, le norme da esse poste debbano ora intendersi caducate. La

pregressa disciplina regionale e provinciale del settore va invece

adeguata, fin dove occorre, all'uniforme schema strutturale disegnato

dal legislatore statale. Lo Stato potrà del resto giovarsi dei suoi

poteri di indirizzo e coordinamento per regolare tale adempimento nel

rispetto dell'autonomia speciale.

Altro rilievo esige la censura che ha per oggetto il penultimo

comma dell'art. 4. La norma in questione dispone il passaggio del

personale degli enti del turismo e delle aziende di cura al ruolo unico

regionale. Trattandosi di una disposizione di indirizzo e

coordinamento, essa opera nell'implicito presupposto che le Regioni a

statuto differenziato, e le due Province di Trento e Bolzano, adottino

lo schema delle aziende di promozione turistica senza ulteriori

qualificazioni, rispetto a quella dell'organismo tecnico - operativo ed

autonomo, qual è indicato nella legge statale. In questo caso,

infatti, il passaggio nel ruolo unico regionale costituisce una

soluzione obbligata, prevista nel contesto dell'art. 4, con una

formula, deve ritenersi, ricognitiva della competenza regionale o

provinciale.

Ma alle ricorrenti non è precluso - in ragione delle attribuzioni

loro riservate dallo statuto speciale e dalle connesse norme attuative

- di strutturare le aziende di promozione turistica, arricchendo lo

schema di base dell'art. 4 con attributi che giustifichino altra forma

di inquadramento del relativo personale da parte della Regione,

rispetto a quella del ruolo unico. In questo senso, l'autonomia delle

ricorrenti non è lesa.

3.4.2. - La questione che concerne l'art. 5 è sollevata, dalle

Regioni Sardegna ed Emilia - Romagna, per impugnare il regime afferente

all'iscrizione obbligatoria dei titolari o gestori delle imprese

turistiche, quali risultano dalla definizione che di esse è data nel

primo comma dello stesso articolo, in una sezione speciale del registro

delle imprese, istituito ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426.

Il nucleo della censura sta in ciò, che, mentre le previsioni

dell'iscrizione in apposito registro dei titolari o gestori delle

imprese in parola è principio o criterio normativo che non offende, in

quanto tale, l'autonomia delle ricorrenti, sarebbe invece

incostituzionale l'avere assimilato il trattamento di tali soggetti a

quello dei titolari o gestori delle altre imprese, tenuti

all'iscrizione nel registro. Questo, si dice, con la conseguenza che la

materia è necessariamente attratta nella competenza dello Stato,

sebbene essa spetti, in quanto si tratta di turismo, alla Regione.

Così sarebbe stato implicitamente disposto che compete allo Stato

regolare le modalità dell'esame di idoneità all'esercizio

dell'attività di impresa (previsto al punto d) del quinto comma

dell'art. 5 fra i requisiti che il richiedente deve aver soddisfatto

per ottenere l'iscrizione nell'apposita sezione del registro), ivi

inclusa la composizione della relativa commissione giudicatrice. Altra

illegittima conseguenza della disciplina contestata sarebbe quella di

affidare alle Camere di commercio, e perciò di sottrarre alla Regione,

la tenuta del registro, anche per quanto riguardo la sezione riservata

ai titolari o gestori di imprese turistiche.

Ma non è nei termini ora descritti che va intesa la normativa in

esame. Essa non contiene alcuna disposizione che impedisca alla legge

regionale di dare attuazione ai criteri posti dall'art. 5, secondo

Costituzione, sul piano dei principi o dell'indirizzo e coordinamento.

La competenza dello Stato a regolare gli esami di idoneità potrà

essere, allora, esplicata in quanto, e fino a quando, non sia

intervenuta la disciplina prodotta al riguardo dalla Regione

nell'esercizio della sua autonomia legislativa. Analoga conclusione

vale in ordine alla tenuta del registro da parte delle Camere di

commercio, per quanto concerne l'iscrizione dei titolari o gestori

delle imprese qui considerate. La competenza della Regione a

quest'ultimo proposito discende, peraltro, dal disposto del terzo comma

dell'art. 64 del d.P.R. n. 616/77, le cui previsioni, occorre

ricordare, sono espressamente lasciate ferme dall'art.della legge 217.

Va infine avvertito che la censura mossa all'ultimo comma dell'art.

5 non può essere condivisa. La disposizione in esame deroga al

criterio dell'esame di idoneità solo a favore di chi, all'entrata in

vigore della legge 217, risulti esercitare le attività di gestione di

strutture ricettive e di annessi servizi turistici. Questa disposizione

tien conto delle aspettative degli esercenti del settore e

dell'esperienza da loro già acquisita. Se il legislatore statale ha

ritenuto di dover esonerare tali soggetti dall'esame di idoneità, esso

non ha per questo vulnerato la sfera dell'autonomia regionale.

3.4.3. - Vanno ora esaminate le censure mosse dalla Provincia di

Bolzano all'art. 6 e le altre, di questa ricorrente e della Regione

Sardegna, che concernono l'art. 7. La tipologia delle strutture

ricettive, e la relativa classificazione, sono, vien dedotto,

incompatibili, per il grado di concretezza al quale sarebbe scesa la

legge statale, con l'invocata sfera dell'autonomia speciale. L'assunto

non merita accoglimento. Siamo, anche qui, di fronte a norme di

indirizzo e coordinamento, sorrette dall'esigenza di un assetto e

classificazione uniforme delle strutture, sulle quali si fa affidamento

per salvaguardare, e promuovere, il flusso delle attività turistiche.

Non vi è dubbio che, pure sotto quest'aspetto della materia, vengano

in giuoco interessi ultra regionali (cfr. sent. 70/81). A ciò si

aggiunge che la legge statale, dove si occupa delle strutture ricettive

e ne configura i tipi, non trascura di adottare un criterio di

salvaguardia dell'autonomia regionale. Recita infatti l'ultimo comma

dell'art. 6: "In rapporto alle specifiche caratteristiche ed esigenze

locali le Regioni possono individuare e disciplinare altre strutture

destinate alla ricettività turistica". Le norme statali di indirizzo e

coordinamento vengono nel presente caso a predisporre una disciplina

che si applica, immediatamente e per intero, in assenza di disposizioni

del legislatore regionale. Le norme prodotte dalla Regione o dalla

Provincia, non importa se prima dell'entrata in vigore della legge n.

217 o successivamente, non devono, d'altra parte, essere

necessariamente ritenute illegittime. Esse non lo sono, infatti, sia

quando prevedono altre strutture ricettive, in aggiunta a quelle

tipizzate dall'art. 6, come è del resto testualmente stabilito, sia

quando adattano le previsioni dell'art. 6 alle peculiari esigenze del

turismo nell'àmbito dell'ente autonomo, secondo le scelte di

quest'ultimo, che la legge statale, in definitiva, presuppone. Il

regime dettato negli artt. 6 e 7 va invece, in forza del sottostante,

ed assorbente, interesse ultraregionale, considerato come inderogabile

dalle Regioni e Province autonome in quei casi, in cui sono fissati

requisiti minimi, ai fini della classificazione demandata alla legge

regionale. In difetto di tali requisiti, l'indirizzo legislativo

impresso al settore dall'intervento dello Stato sarebbe, per vero,

compromesso. Allo stesso titolo, sono inderogabili le norme concernenti

la distinzione degli alberghi, e delle altre strutture ricettive, in

diverse categorie, graduate, anche agli effetti della normativa

tributaria (cfr. art. 12), con un numero di stelle decrescenti, secondo

gli standards prescritti come uniformi. Rivestono, precisamente, il

carattere ora delineato le previsioni del nono comma dell'art. 6 e

quelle dell'art. 7, queste ultime insieme con le disposizioni

transitorie dell'art. 12. La precisazione andava fatta per stabilire in

qual senso la questione ora considerata è priva di fondamento.

3.4.4. - Ancora secondo la Regione Sardegna, e la Provincia di

Bolzano, l'autonomia speciale sarebbe lesa dal vincolo di destinazione

posto nell'art. 8. Così non è, tuttavia. Il primo comma della

disposizione impugnata stabilisce che le Regioni, con specifiche leggi,

sottopongono a vincolo di destinazione le strutture ricettive indicate

dall'art. 6. Il vincolo è instaurato ai fini della conservazione del

patrimonio che si vuol tutelare, ma solo in quanto "rispondente alle

finalità di pubblico interesse e dell'utilità sociale". Per questa

via è fatto salvo il discrezionale apprezzamento del legislatore

regionale: il quale, se decide di porre sotto vincolo le strutture

ricettive, dovrà soltanto adeguarsi alle prescrizioni del quinto comma

in tema di rimozione del vincolo stesso, neppur esse in alcun senso

lesive delle competenze garantite alle ricorrenti, fermo restando il

non contestato divieto di sottoporre al regime vincolistico gli alloggi

rurali, quelli gestiti da affittacamere e le case gli appartamenti per

le vacanze (cfr. il primo comma dell'art. 8). Va altresì escluso, per

le ragioni ora dette, che le attribuzioni delle ricorrenti in materia

urbanistica siano intaccate dalle previsioni del secondo, terzo e

quarto comma. Queste ultime disposizioni impongono ai Comuni gli

adempimenti necessari per adeguare i propri strumenti urbanistici

all'avvenuta instaurazione del vincolo da parte della Regione, o della

Provincia, perciò sempre sulla base e nel rispetto delle autonome

determinazioni di queste ultime.

3.4.5. - Le censure mosse dalla Provincia di Bolzano e dalla

Regione Sardegna all'art. 9, che riguarda le agenzie di viaggio, vanno

respinte per un duplice ordine di considerazioni. In primo luogo, le

previsioni in esame non sconfinano dal legittimo esercizio

dell'indirizzo e coordinamento in via legislativa, come risulta, a

tacer d'altro, dalle attribuzioni demandate alle Regioni nel secondo

comma. A parte ciò, la definizione delle agenzie di viaggio e turismo

è data nel primo comma in conformità di un accordo internazionale -

la convenzione sul contratto di viaggio - reso esecutivo in Italia con

la legge 27 dicembre 1977, n. 1084. Ecco un ulteriore ed idoneo

supporto per l'intervento del legislatore statale, nei limiti in cui

esso ha provveduto a disciplinare la materia, che le due ricorrenti

assumono riservata alle rispettive sfere di attribuzioni.

3.4.6. - Altra questione, questa volta promossa dalla Provincia di

Bolzano, dalla Regione Sardegna, e dalla Regione Emilia - Romagna,

grava sull'art. 10. La disposizione censurata si occupa delle

associazioni senza scopo di lucro operanti a livello nazionale per

finalità ricreative, culturali, religiose e sociali e le autorizza,

soltanto per i propri associati, ad esercitare attività turistiche e

ricettive. E altresì stabilito che la legge regionale fissi i

requisiti minimi omogenei e le modalità di esercizio delle attività

sopra menzionate. Spetta all'organo legislativo della Regione

assicurare che le attività medesime siano esercitate nei rispettivi

àmbiti associativi. Conviene aggiungere che, ai sensi dell'ultimo

comma dell'art. 11, la fonte legislativa regionale è competente anche

per la disciplina dell'attività non professionale di quanti operano

nel settore del turismo e del tempo libero a favore dei soci ed

assistiti dalle associazioni contemplate nell'art. 10.

Ora, le ricorrenti si dolgono del fatto che le attribuzioni

legislative loro riconosciute, dove le associazioni senza scopo di

lucro siano di livello nazionale, non vengano previste anche con

riguardo alle omologhe associazioni infra - regionali. Senonché, così

ragionando, si trascura che la norma di favore, grazie alla quale le

associazioni in parola sono autorizzate direttamente dalla legge a

svolgere attività turistiche e ricettive, ben poteva essere posta

dalla legge statale, perché si tocca la sfera, ad essa riservata, di

un diritto individuale consacrato in Costituzione; e non è un corretto

motivo di censura che il legislatore statale abbia contemplato il solo

caso in cui il fenomeno associativo assurge a quella dimensione

nazionale, da cui dipende il rilievo ad esso qui attribuito. Del resto,

la stessa norma impugnata investe le leggi regionali, sotto i vari

profili sopra richiamati, della normativa di attuazione e svolgimento

dei precetti in essa contenuti. Lungi dall'invadere la sfera della

Regione, essa lascia all'autonomia delle ricorrenti così larghe

possibilità di intervento, nel settore delle associazioni operanti a

livello nazionale, che, se mai, risulta suscettibile di sviluppo,

mediante altra e più concreta disciplina di indirizzo e coordinamento,

da emanarsi per legge, o nelle altre vie in cui questa funzione è

esercitata dallo Stato. In quella sede potrà essere risolto il

problema se, e a quali condizioni, i poteri conferiti in questa materia

a Regioni e Province comprendono quello di regolare l'attività delle

associazioni limitate al territorio dell'ente autonomo. La questione,

com'è posta alla Corte, non è quindi fondata.

3.4.7. - Va da ultimo considerata la questione che riguarda l'art.

11, prospettata dalla Provincia di Bolzano e dalla Regione Sardegna e,

limitatamente a talune previsioni del terz'ultimo comma, anche dalla

Regione Emilia - Romagna, come si è a suo tempo precisato. Detto

articolo contiene definizioni e tipologia delle attività

professionali. Ad acclararne l'infondatezza valgono le considerazioni

svolte sopra, in merito alle analoghe disposizioni degli artt. 6 e 7.

Non è fondata, va avvertito, neanche la specifica censura avanzata

dalla Regione Emilia - Romagna, la quale lamenta che le capacità

professionali dei maestri di sci e gli altri esercenti le attività

professionali ivi indicate debbano essere accertate dalla Regione

esclusivamente alla stregua - così asserisce la ricorrente - di

criteri didattici elaborati da mal definiti enti ed associazioni

nazionali. In effetti, il censurato comma, nell'investire la Regione

degli accertamenti in discorso, altro non stabilisce, se non

un'indicazione delle categorie di enti ed associazioni, da cui vanno

predisposti i criteri didattici per la formazione professionale dei

maestri, delle guide e degli istruttori in detta disposizione

contemplati. Ma con ciò resta fermo che spetta alla Regione sia

individuare gli enti e le associazioni competenti per l'elaborazione

dei criteri didattici, sia valutare la congruità dei criteri così

elaborati rispetto all'accertamento, ad essa rimesso, per i vari gradi

di professionalità, delle adeguate capacità dei soggetti interessati.

Va quindi esclusa la dedotta violazione dei poteri di autonomia.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le

questioni di legittimità costituzionale:

a) degli artt. 4, 6,7,11 e 12 della legge 17 maggio 1983, n. 217

("Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la

qualificazione dell'offerta turistica"), sollevate, in riferimento agli

artt. 3, terzo comma; 8 nn. 5,19 e 20; 9, n. 7; e 16 dello statuto

speciale per il Trentino - Alto Adige, dalle Province autonome di

Trento e Bolzano con i ricorsi in epigrafe;

b) degli artt. 4,5,11 e 12 della legge 17 maggio 1983, n. 217,

sollevate, in riferimento agli artt. 3, lett. a) e p); 4, lett. a); 6 e

56 dello statuto speciale per la Sardegna, dalla Regione Sardegna con

il ricorso in epigrafe;

c) dell'art. 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217, sollevata in

riferimento all'art. 4, nn. 1 e 10 dello statuto speciale per il Friuli

- Venezia Giulia, dalla Regione Friuli - Venezia Giulia con il ricorso

in epigrafe;

d) degli artt. 5 e 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217,

sollevate, in riferimento agli artt. 5, 117 e 118 Cost., dalla Regione

Emilia - Romagna con il ricorso in epigrafe;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità

costituzionale:

a) degli artt. 1, 8,9,10,13,14 e 15 della legge 17 maggio 1983, n.

217, sollevate, in riferimento agli artt. 3, terzo comma; 8, nn. 5,19 e

20; 9, n. 7; 16,78 e 79 dello statuto speciale per il Trentino - Alto

Adige, dalle Province autonome di Trento e Bolzano con i ricorsi in

epigrafe;

b) degli artt. 1, 2,3,8,10 e 15 della legge 17 maggio 1983, n. 217,

sollevate, in riferimento agli artt. 3, lett. a), f) e p); e 6 dello

statuto speciale per la Sardegna, dalla Regione Sardegna con il ricorso

in epigrafe;

c) degli artt. 1 e 2 della legge 17 maggio 1983, n. 217, sollevate,

in riferimento all'art. 4, n. 10 dello statuto speciale per il Friuli -

Venezia Giulia, dalla Regione Friuli - Venezia Giulia con il ricorso in

epigrafe;

d) degli artt. 1, 10, 13, 14 e 15 della legge 17 maggio 1983, n.

217, sollevate, in riferimento agli artt. 5, 117, 118 e 119 Cost.,

dalla Regione Emilia - Romagna con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1 luglio 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - GIUSEPPE SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - GABRIELE PESCATORE

- UGO SPAGNOLI - FRANCESCO PAOLO

CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:195 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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