Art. 17 — Effettuazione delle attività di progettazione, direzione dei lavori e accessorie

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I progetti preliminari, definitivi ed esecutivi sono redatti con assoluta priorita', dagli uffici tecnici delle amministrazioni e degli enti aggiudicatori, dagli organismi tecnici di cui i medesimi enti e amministrazioni per legge possono avvalersi ovvero attraverso collaborazioni esterne nei casi di cui al comma 5. I comuni, i rispettivi consorzi ed unioni, le comunita' montane e le unita' sanitarie locali, i consorzi e gli enti di industrializzazione o di bonifica, possono costituire uffici consortili di progettazione e direzione dei lavori con le modalita' di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142. I suddetti enti possono avvalersi, in qualita' di stazioni appaltanti, dei provveditorati alle opere pubbliche sulla base di apposite convenzioni. I progetti redatti dagli uffici delle amministrazioni e degli enti aggiudicatori e dagli organismi di cui al comma 1 sono firmati da dipendenti delle amministrazioni iscritti ai relativi albi professionali o abilitati in base a specifiche previsioni di legge. L'onere dell'iscrizione all'albo compete all'amministrazione. Il regolamento di cui all'articolo 3 definisce i limiti e le modalita' per la stipulazione, a carico delle amministrazioni e degli enti pubblici aggiudicatori, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione e' a carico dei soggetti stessi. La redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo o di parti di esso, nonche' lo svolgimento di attivita' tecnico-amministrative connesse alla progettazione, in caso di carenza di organico di personale tecnico nelle amministrazioni e negli enti aggiudicatori, accertata e certificata dal legale rappresentante dell'amministrazione, possono essere affidati a liberi professionisti, singoli, associati o raggruppati temporaneamente, ovvero a societa' di ingegneria. Il regolamento di cui all'articolo 3 definisce le modalita' di rappresentanza e le responsabilita' afferenti a ciascun soggetto, sia esso interno o esterno all'amministrazione, che partecipa alla progettazione ed alla realizzazione di un intervento. Ai fini della presente legge sono societa' di ingegneria le societa' costituite nelle forme di cui ai capi V, VI e VII del titolo V e al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che eseguono studi di fattibilita', ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni di congruita' tecnico-economica, studi di impatto ambientale. A tali societa' non si applica il divieto previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815. I requisiti organizzativi, professionali e tecnici delle societa' di ingegneria sono individuati nel regolamento di cui all'articolo 3, fermo il principio che l'attivita' di progettazione ed i singoli progetti devono essere eseguiti da uno o piu' professionisti iscritti negli appositi albi nominativamente indicati e personalmente responsabili. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonche' agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attivita' di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non puo' partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia pari o superiore a 200.000 ECU, si applicano le disposizioni di cui alla direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992, e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia inferiore a 200.000 ECU, il regolamento disciplina le modalita' di aggiudicazione che le stazioni appaltanti, esclusi i concessionari di lavori pubblici, devono rispettare, contemperando i principi generali della trasparenza e del buon andamento con l'esigenza di garantire la proporzionalita' tra le modalita' procedurali ed il corrispettivo dell'incarico. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia inferiore a 200.000 ECU, le stazioni appaltanti devono procedere in ogni caso a dare adeguata pubblicita' agli stessi. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, l'affidamento degli incarichi di progettazione avviene sulla base dei curricula presentati dai progettisti. Quando la prestazione riguarda la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonche' tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria la possibilita' di esperire un concorso di progettazione. 14. Nel caso di affidamento di incarichi di progettazione ai sensi del comma 5, l'attivita' di direzione dei lavori deve essere affidata, con priorita' rispetto ad altri professionisti esterni, al progettista incaricato

Testo in vigore dal 3 giugno 1995 al 19 dicembre 1998

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 17, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 4 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio/agosto 2025 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 352/2006

    Questione infondata
    30 ottobre 2006

    Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 12- ter , della legge 11 febbraio 1994, n. 109, aggiunto dall'art. 7, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 103 e 113 Cost., va disattesa la richiesta di restituzione degli atti al rimettente per tener conto, quale ius superveniens , della legge 4 agosto 2006, n. 248. Infatti, l'art. 2, comma 1, di detta legge, di conversione del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono l'obbligatorietà delle tariffe professionali, con effetto «dalla data di entrata in vigore del decreto legge», e dunque non interferisce con la questione in esame.

    Art. 17 Legge quadro in materia di lavori pubblici · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 101 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 3 giugno 1995

Confronto con la versione in vigore dal 19 febbraio 1994 al 3 giugno 1995. 578 parole tolte, 458 parole aggiunte in 6 capoversi.

I progetti preliminari, definitivi ed esecutivi sono redatti aggiunto: con assoluta priorita', dagli uffici tecnici delle amministrazioni tolto: aggiudicatrici, ovvero anche aggiunto: e degli enti aggiudicatori, dagli organismi tecnici tolto: della pubblica amministrazione di cui essi aggiunto: di cui i medesimi enti e amministrazioni per legge possono avvalersi aggiunto: ovvero attraverso collaborazioni esterne nei casi di cui al comma 5. I comuni, i rispettivi consorzi tolto: e aggiunto: ed unioni, le comunita' montane e le unita' sanitarie localiaggiunto: , i consorzi e gli enti di industrializzazione o di bonifica, possono costituire uffici consortili di progettazione e direzione dei lavori con le modalita' di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142. tolto: Per la redazione dei progetti le amministrazioni aggiudicatrici aggiunto: I suddetti enti possono avvalersi, tolto: per le parti di rispettiva competenza, della consulenza dei servizi tecnici nazionali di cui all'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare, ai sensi dei commi 1 e 3, per carenza di organico accertata e certificata dal responsabile del procedimento, le attivita' aggiunto: in qualita' di stazioni appaltanti, dei provveditorati alle opere pubbliche sulla base di apposite convenzioni. I progetti redatti dagli uffici delle amministrazioni e degli enti aggiudicatori e dagli organismi di cui al comma 1 tolto: in tempi compatibili con quanto previsto dalla programmazione dei lavori aggiunto: sono firmati da dipendenti delle amministrazioni iscritti ai relativi albi professionali o abilitati in base a specifiche previsioni di legge. L'onere dell'iscrizione all'albo compete all'amministrazione. Il regolamento di cui all'articolo tolto: 14, ovvero in presenza di lavori di particolare complessita' o in caso di necessita' di definire progetti integrati che richiedono l'apporto di una pluralita' di competenze specialistiche, possono affidare a liberi professionisti, singoli o associati, ovvero a societa' di ingegneria di cui al comma 8 del presente articolo, la aggiunto: 3 definisce i limiti e le modalita' per la stipulazione, a carico delle amministrazioni e degli enti pubblici aggiudicatori, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione e' a carico dei soggetti stessi. La redazione del progetto preliminare, tolto: nonche' del progetto definitivo ed esecutivo o di parti di tolto: essi aggiunto: esso, nonche' lo svolgimento di attivita' tecnico-amministrative connesse alla progettazionetolto: . I corrispettivi relativi alle attivita' di cui al comma 4 sono calcolati e liquidati applicando le aliquote che il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, determina, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote attualmente fissate, per i livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore e aggiornando le tabelle relative alle diverse categorie dei lavori anche in relazione ai nuovi oneri finanziari assicurativi. Ai corrispettivi relativi alle attivita' di cui al comma 5 non si applica la disposizione di cui all'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ad universita', loro strutture ed enti pubblici di ricerca puo' essere affidata, nell'ambito di apposite convenzioni, la realizzazione di studi, ricerche e consulenze per la predisposizione dei progetti preliminariaggiunto: , in caso di carenza di organico di personale tecnico nelle amministrazioni e negli enti aggiudicatori, accertata e certificata dal legale rappresentante dell'amministrazione, possono essere affidati a liberi professionisti, singoli, associati o raggruppati temporaneamente, ovvero a societa' di ingegneria. Il regolamento di cui all'articolo 3 definisce le modalita' di rappresentanza e le responsabilita' afferenti a ciascun soggetto, sia esso interno o esterno all'amministrazione, che partecipa alla progettazione ed alla realizzazione di un intervento. Ai fini della presente legge sono societa' di ingegneria le societa' costituite nelle … del libro quinto del codice civile che eseguono studi di fattibilita', ricerche, consulenze, progettazioni, tolto: direzione aggiunto: direzioni dei lavori, valutazioni di congruita' tecnico-economica tolto: eaggiunto: , studi di impatto ambientale tolto: e che non esercitino le attivita' di produzione di beni. A tali societa' non si applica il divieto previsto dall'articolo 2 della legge … I requisiti organizzativi, professionali e tecnici delle societa' di ingegneria sono individuati nel regolamento aggiunto: di cui all'articolo 3, fermo il principio che l'attivita' di progettazione tolto: deve far capo ad aggiunto: ed i singoli progetti devono essere eseguiti da uno o piu' professionisti iscritti negli appositi albitolto: , nominativamente indicati e personalmente responsabili. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici tolto: relativi ai lavori progettati, nonche' agli eventuali subappalti o cottimiaggiunto: , per i quali abbiano svolto la suddetta attivita' di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non puo' partecipare … di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. tolto: Ai fini di cui al comma 10, costituisce controllo e collegamento la sussistenza di rapporti configurati come tali dall'articolo 2359 del codice civile, ancorche' tali rapporti intercorrano congiuntamente con altri soggetti tramite societa' direttamente o indirettamente controllate o tramite intestazione fiduciaria o mediante accordi parasociali. Si ritiene esistente, salvo prova contraria, l'influenza notevole di cui all'ultimo comma dell'articolo 2359 del codice civile quando ricorrano rapporti di carattere finanziario e organizzativo che determinino anche una sola delle seguenti attivita':

tolto: a) la comunicazione degli utili o delle perdite;

tolto: b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese al fine di acquisire appalti di opere o di servizi o al fine di limitare la concorrenza tra le imprese stesse;

tolto: c) una distribuzione degli utili o delle perdite diversa, quanto ai soggetti o alla misura, da quella che sarebbe avvenuta in assenza dei rapporti stessi;

tolto: d) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dal numero delle azioni o delle quote possedute;

tolto: e) l'attribuzione di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti di imprese a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario. Gli incarichi di cui al comma 4, di importo superiore a 50 aggiunto: Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia pari o superiore a 200.000 ECU, tolto: IVA esclusa, sono affidati secondo quanto previsto dalla aggiunto: si applicano le disposizioni di cui alla direttiva 92/50/CEE del Consigliotolto: , del 18 giugno 1992, tolto: nonche' dalla relativa normativa nazionale di recepimento. Gli affidatari aggiunto: e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. Per l'affidamento di incarichi di progettazione tolto: non possono affidare a terzi gli incarichi ricevuti, salvo quelli relativi alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, nonche' a misurazioni e picchettazioni. Nei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi deve essere indicato il nome del progettista inteso come persona fisica; se i progettisti sono piu' di uno, essi devono essere nominativamente indicati e sono responsabili in solido, per le attivita' professionali globali o specialistiche per cui sono incaricati. aggiunto: il cui importo stimato sia inferiore a 200.000 ECU, il regolamento disciplina le modalita' di aggiudicazione che le stazioni appaltanti, esclusi i concessionari di lavori pubblici, devono rispettare, contemperando i principi generali della trasparenza e del buon andamento con l'esigenza di garantire la proporzionalita' tra le modalita' procedurali ed il corrispettivo dell'incarico. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia inferiore a 200.000 ECU, le stazioni appaltanti devono procedere in ogni caso a dare adeguata pubblicita' agli stessi. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, l'affidamento degli incarichi di progettazione avviene sulla base dei curricula presentati dai progettisti. Quando la prestazione riguarda la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonche' tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria la possibilita' di esperire un concorso di progettazione. 14. Nel caso di affidamento di incarichi di progettazione ai sensi del comma 5, l'attivita' di direzione dei lavori deve essere affidata, con priorita' rispetto ad altri professionisti esterni, al progettista incaricato

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1994-02-11;109~art17 · fonte del testo

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