Art. 27 — Direzione dei lavori
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Abrogato dal 1 luglio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Abrogato dal 1 luglio 2006
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6 versioni dal 1994
Confronto con la versione in vigore dal 8 febbraio 2004 al 1 luglio 2006. 116 parole tolte, 5 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Per l'esecuzione di lavori pubblici oggetto della presente legge affidati in appalto, le amministrazioni aggiudicatrici sono obbligate ad istituire un ufficio di direzione dei lavori costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare, nei casi di cui al comma 4 dell'articolo 17, l'attivita' di direzione dei lavori, essa e' affidata nell'ordine ai seguenti soggetti:
tolto: a) altre amministrazioni pubbliche, previa apposita intesa o convenzione di cui all'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
tolto: b) il progettista incaricato ai sensi dell'articolo 17, comma 4;
tolto: c) altri soggetti scelti con le procedure previste dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni comunitarie in materia. COMMAaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. tolto: 22 GENNAIO 2004 aggiunto: 12 APRILE 2006, N. tolto: 30. aggiunto: 163
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1994-02-11;109~art27 · fonte del testo
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