Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 febbraio 1962 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Nelle Provincie in cui il numero complessivo dei tori approvati risulti inadeguato alle esigenze della produzione bovina locale, i prefetti, quando ne sia fatta richiesta motivata dai Consigli provinciali dell'economia, su parere o proposta della Cattedra ambulante di agricoltura, potranno prescrivere la costituzione dei Consorzi obbligatori di allevatori, aventi lo scopo di provvedere all'acquisto ed al mantenimento di altri tori, riconosciuti idonei, fino al raggiungimento del numero minimo prestabilito per ciascun territorio comunale, dagli stessi Consigli dell'economia.

[2]Le spese di funzionamento dei Consorzi saranno ripartite fra gli allevatori consorziati in proporzione alle bovine da ciascuno di essi possedute.

[3]Con speciale regolamento, proposto dal Consiglio dell'economia e approvato dal Ministro per l'economia nazionale d'intesa con quello per la giustizia, saranno stabilite le norme per la costituzione ed il funzionamento del Consorzio e in generale per quanto concerne l'azione che il Consorzio stesso puo' esplicare in relazione ai suoi fini. 4

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

4

La Corte costituzionale con sentenza 6-14 febbraio 1962, n. 4 (in G.U. 1ª s.s. 17/02/1962, n. 44) ha dichiarato "in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimita' costituzionale degli artt. 5, 6 (modificato dall'art. 1 R.D.L. 15 gennaio 1931, n. 118), 7 e 8 della legge predetta n. 1366 del 1929".

Testo in vigore dal 18 febbraio 1962 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 18 febbraio 1962

Confronto con la versione in vigore dal 8 agosto 1929 al 18 febbraio 1962.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte costituzionale

    La Corte costituzionale con sentenza 6-14 febbraio 1962, n. 4 (in G.U. 1ª s.s. 17/02/1962, n. 44) ha dichiarato "in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimita' costituzionale degli artt. 5, 6 (modificato dall'art. 1 R.D.L. 15 gennaio 1931, n. 118), 7 e 8 della legge predetta n. 1366 del 1929".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1929-06-29;1366~art7 · fonte del testo

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