Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
Le restrizioni al diritto di tenere bovini idonei alla riproduzione, quando non sia stata previamente accertata la loro capacità alla procreazione di soggetti selezionati (articolo 4 legge 29 giugno 1929, n. 1366), corrispondono a fini di utilità sociale. L'incremento quantitativo ed il miglioramento genetico del bestiame bovino garantiscono la soddisfazione degli interessi sociali collegati alla massima utilizzazione del bestiame stesso in tutte le varie forme in cui essa si rende possibile, mirando a conciliare l'esigenza del più elevato rendimento con quella del minor costo dei prodotti stessi. Per il conseguimento di tali finalità è necessario l'intervento della pubblica autorità per accertare sia l'immunità dei riproduttori da malattie atte a compromettere la salute della prole, sia il possesso da parte loro dei caratteri che ne assicurino una razionale selezione.
Art. 41 cost. · Art. 4 Legge organica sulla produzione zootecnica · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 5 Legge organica sulla produzione zootecnica
Essendo cessata per effetto di una sentenza della Corte costituzionale l'efficacia di una disposizione di legge rimane escluso che in ordine ad essa si proceda a nuovo giudizio da parte della Corte, sicché la questione di legittimità costituzionale proposta rispetto alla stessa è da dichiarare manifestamente infondata. (Nella specie l'ordinanza di rimessione investiva la legittimità costituzionale dell'art. 4 legge 29 giugno 1929, n. 1366, dichiarato illegittimo con la sentenza 14 febbraio 1962, n. 4, della Corte costituzionale). Cfr.: 24/1956 C.
Art. 4 Legge organica sulla produzione zootecnica · Art. 2 Legge organica sulla produzione zootecnica · Art. 41 cost. · Art. 42 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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3 versioni dal 1929
Confronto con la versione in vigore dal 18 febbraio 1962 al 22 dicembre 2008. 53 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: E' vietato a chiunque di tenere, a qualsiasi titolo, maschi bovini interi di eta' superiore a quella prescritta dai regolamenti di cui al seguente articolo e che non abbiano conseguito l'approvazione per la monta pubblica o privata.
tolto: Il servizio di approvazione dei tori e la relativa vigilanza sono affidati ai Consigli provinciali dell'economia.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1929-06-29;1366~art4 · fonte del testo
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