Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
L'art. 4 della legge 29 giugno 1929, n. 1366, non soddisfa alla condizione della riserva di legge poiché null'altro dispone se non il rinvio ai regolamenti ministeriali per la determinazione delle condizioni e procedure degli interventi rivolti a circoscrivere l'autonomia dei singoli in ordine alla proprietà e disponibilità dei bovini. I successivi articoli 5, 6, 7, lungi dallo specificare, sia pure genericamente, criteri idonei a dirigere l'attività della p.a., si limitano semplicemente a indicare - ed in termini molto vaghi - l'oggetto della regolamentazione affidata al potere esecutivo. Pertanto, l'art. 4 della legge n. 1366 è incostituzionale. In applicazione dell'art. 27 legge 11 marzo 1953, n. 87, deve altresì dichiararsi l'illegittimità costituzionale anche degli artt. 5, 6, 7, 8, della medesima legge.
Art. 41 cost. · Art. 4 Legge organica sulla produzione zootecnica · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 5 Legge organica sulla produzione zootecnica
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1929
Confronto con la versione in vigore dal 18 febbraio 1962 al 22 dicembre 2008. 107 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: I regolamenti per la graduale applicazione della precedente disposizione, compilati dai Consigli provinciali dell'economia e soggetti all'approvazione del Ministero dell'economia nazionale, comprenderanno speciali norme relative alla eta' dei maschi interi da approvare, alle razze, alla tassa di monta, nonche' ogni misura atta ad impedire che i soggetti non approvati siano destinati alla monta.
tolto: Dei soggetti non approvati, quando non sia provveduto alla macellazione, sara' sempre prescritta la castrazione.
tolto: L'approvazione potra' valere anche per una limitata zona della Provincia.
tolto: I regolamenti potranno prevedere l'applicazione di un diritto fisso per ogni bovino visitato, il cui provento sara' devoluto esclusivamente al funzionamento del servizio di approvazione ed alla vigilanza relativa.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1929-06-29;1366~art5 · fonte del testo
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