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[1]Nelle Provincie in cui il numero complessivo dei tori approvati risulti inadeguato alle esigenze della produzione bovina locale, i prefetti, quando ne sia fatta richiesta motivata dai Consigli provinciali dell'economia, su parere o proposta della Cattedra ambulante di agricoltura, potranno prescrivere la costituzione dei Consorzi obbligatori di allevatori, aventi lo scopo di provvedere all'acquisto ed al mantenimento di altri tori, riconosciuti idonei, fino al raggiungimento del numero minimo prestabilito per ciascun territorio comunale, dagli stessi Consigli dell'economia.
[2]Le spese di funzionamento dei Consorzi saranno ripartite fra gli allevatori consorziati in proporzione alle bovine da ciascuno di essi possedute.
[3]Con speciale regolamento, proposto dal Consiglio dell'economia e approvato dal Ministro per l'economia nazionale d'intesa con quello per la giustizia, saranno stabilite le norme per la costituzione ed il funzionamento del Consorzio e in generale per quanto concerne l'azione che il Consorzio stesso puo' esplicare in relazione ai suoi fini.
Testo in vigore dal 8 agosto 1929 al 18 febbraio 1962
