Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 febbraio 1962 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]I regolamenti per la graduale applicazione della precedente disposizione, compilati dai Consigli provinciali dell'economia e soggetti all'approvazione del Ministero dell'economia nazionale, comprenderanno speciali norme relative alla eta' dei maschi interi da approvare, alle razze, alla tassa di monta, nonche' ogni misura atta ad impedire che i soggetti non approvati siano destinati alla monta.

[2]Dei soggetti non approvati, quando non sia provveduto alla macellazione, sara' sempre prescritta la castrazione.

[3]L'approvazione potra' valere anche per una limitata zona della Provincia.

[4]I regolamenti potranno prevedere l'applicazione di un diritto fisso per ogni bovino visitato, il cui provento sara' devoluto esclusivamente al funzionamento del servizio di approvazione ed alla vigilanza relativa. 24

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 27 maggio 1940, n. 627

2

La L. 27 maggio 1940, n. 627 ha disposto (con l'art. 6, comma 7) che il presente articolo e' modificato in conseguenza di quanto previsto dai commi da 1 a 6 dell'art. 6 della suindicata L. 27 maggio 1940, n. 627.

Corte costituzionale

4

La Corte costituzionale con sentenza 6-14 febbraio 1962, n. 4 (in G.U. 1ª s.s. 17/02/1962, n. 44) ha dichiarato "in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimita' costituzionale degli artt. 5, 6 (modificato dall'art. 1 R.D.L. 15 gennaio 1931, n. 118), 7 e 8 della legge predetta n. 1366 del 1929".

Testo in vigore dal 18 febbraio 1962 al 22 dicembre 2008

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 4/1962

    Ha colpito questo articolo
    14 febbraio 1962

    L'art. 4 della legge 29 giugno 1929, n. 1366, non soddisfa alla condizione della riserva di legge poiché null'altro dispone se non il rinvio ai regolamenti ministeriali per la determinazione delle condizioni e procedure degli interventi rivolti a circoscrivere l'autonomia dei singoli in ordine alla proprietà e disponibilità dei bovini. I successivi articoli 5, 6, 7, lungi dallo specificare, sia pure genericamente, criteri idonei a dirigere l'attività della p.a., si limitano semplicemente a indicare - ed in termini molto vaghi - l'oggetto della regolamentazione affidata al potere esecutivo. Pertanto, l'art. 4 della legge n. 1366 è incostituzionale. In applicazione dell'art. 27 legge 11 marzo 1953, n. 87, deve altresì dichiararsi l'illegittimità costituzionale anche degli artt. 5, 6, 7, 8, della medesima legge.

    Art. 41 cost. · Art. 4 Legge organica sulla produzione zootecnica · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 5 Legge organica sulla produzione zootecnica

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 18 febbraio 1962

Confronto con la versione in vigore dal 10 luglio 1940 al 18 febbraio 1962.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte costituzionale

    La Corte costituzionale con sentenza 6-14 febbraio 1962, n. 4 (in G.U. 1ª s.s. 17/02/1962, n. 44) ha dichiarato "in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimita' costituzionale degli artt. 5, 6 (modificato dall'art. 1 R.D.L. 15 gennaio 1931, n. 118), 7 e 8 della legge predetta n. 1366 del 1929".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1929-06-29;1366~art5 · fonte del testo

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