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[1]I regolamenti per la graduale applicazione della precedente disposizione, compilati dai Consigli provinciali dell'economia e soggetti all'approvazione del Ministero dell'economia nazionale, comprenderanno speciali norme relative alla eta' dei maschi interi da approvare, alle razze, alla tassa di monta, nonche' ogni misura atta ad impedire che i soggetti non approvati siano destinati alla monta.
[2]Dei soggetti non approvati, quando non sia provveduto alla macellazione, sara' sempre prescritta la castrazione.
[3]L'approvazione potra' valere anche per una limitata zona della Provincia.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 27 maggio 1940, n. 627
2La L. 27 maggio 1940, n. 627 ha disposto (con l'art. 6, comma 7) che il presente articolo e' modificato in conseguenza di quanto previsto dai commi da 1 a 6 dell'art. 6 della suindicata L. 27 maggio 1940, n. 627.
Corte costituzionale
4La Corte costituzionale con sentenza 6-14 febbraio 1962, n. 4 (in G.U. 1ª s.s. 17/02/1962, n. 44) ha dichiarato "in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimita' costituzionale degli artt. 5, 6 (modificato dall'art. 1 R.D.L. 15 gennaio 1931, n. 118), 7 e 8 della legge predetta n. 1366 del 1929".
Testo in vigore dal 18 febbraio 1962 al 22 dicembre 2008
