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[1]I regolamenti per la graduale applicazione della precedente disposizione, compilati dai Consigli provinciali dell'economia e soggetti all'approvazione del Ministero dell'economia nazionale, comprenderanno speciali norme relative alla eta' dei maschi interi da approvare, alle razze, alla tassa di monta, nonche' ogni misura atta ad impedire che i soggetti non approvati siano destinati alla monta.
[2]Dei soggetti non approvati, quando non sia provveduto alla macellazione, sara' sempre prescritta la castrazione.
[3]L'approvazione potra' valere anche per una limitata zona della Provincia.
[4]I regolamenti potranno prevedere l'applicazione di un diritto fisso per ogni bovino visitato, il cui provento sara' devoluto esclusivamente al funzionamento del servizio di approvazione ed alla vigilanza relativa. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 27 maggio 1940, n. 627
2La L. 27 maggio 1940, n. 627 ha disposto (con l'art. 6, comma 7) che il presente articolo e' modificato in conseguenza di quanto previsto dai commi da 1 a 6 dell'art. 6 della suindicata L. 27 maggio 1940, n. 627.
Testo in vigore dal 10 luglio 1940 al 18 febbraio 1962
