Art. 89 fallimento — Elenchi dei creditori e dei titolari di diritti reali mobiliari e bilancio

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Il curatore, con la scorta delle scritture contabili del fallito e delle altre notizie che puo' raccogliere, deve compilare l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonche' l'elenco di tutti coloro che vantano diritti reali mobiliari su cose in possesso del fallito, con l'indicazione dei titoli relativi. Gli elenchi sono depositati in cancelleria. Il curatore deve inoltre redigere il bilancio dell'ultimo esercizio, se non e' stato presentato dal fallito nel termine stabilito, ed apportare le rettifiche necessarie e le eventuali aggiunte ai bilanci e agli elenchi presentati dal fallito a norma dell'art. 14.

Testo in vigore dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art89 · fonte del testo

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