Legge fallimentare

Art. 87 fallimento — Inventario

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006. Leggi il testo vigente →

Il curatore deve chiedere nel piu' breve termine possibile al giudice l'autorizzazione a rimuovere i sigilli ed a fare l'inventario. A tali operazioni egli procede, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il fallito e il comitato dei creditori, se esiste, con l'assistenza del cancelliere del tribunale o della pretura, che ne redige processo verbale. Possono intervenire i creditori. Il giudice delegato puo' prescrivere speciali norme e cautele per l'inventario e, quando occorre, nomina uno stimatore. Prima di chiudere l'inventario il curatore invita il fallito o, se si tratta di societa', gli amministratori a dichiarare se hanno notizia che esistano altre attivita' da comprendere nell'inventario, avvertendoli delle pene stabilite dall'art. 220 in caso di falsa o omessa dichiarazione. L'inventario e' redatto in doppio originale e sottoscritto da tutti gli intervenuti. Uno degli originali deve essere depositato nella cancelleria del tribunale.

Testo in vigore dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art87 · fonte del testo

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