Art. 80 fallimento — Contratto di locazione di immobili

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006. Leggi il testo vigente →

Il fallimento del locatore, salvo patto contrario, non scioglie il contratto di locazione d'immobili, ma il curatore subentra nel contratto. In caso di fallimento del conduttore, il curatore puo' in qualunque tempo recedere dal contratto, corrispondendo al locatore un giusto compenso, che nel dissenso fra le parti e' determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. Il credito per il compenso e' privilegiato a norma dell'art. 2764 del codice civile.

Testo in vigore dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art80 · fonte del testo

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