Corte costituzionale

Sentenza n. 431/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/10/2000 · relatore Cesare Ruperto

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 56, secondo

comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del

fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione

controllata e della liquidazione coatta amministrativa), promosso con

ordinanza emessa il 28 giugno 1999 dal tribunale di Milano nel

procedimento civile vertente tra il fallimento Sales Promotion S.r.l.

e la Rusconi Pubblicità S.p.a. ed altra, iscritta al n. 532 del

registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 41, 1ª serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 2000 il giudice

relatore Cesare Ruperto.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio promosso dal curatore fallimentare

per ottenere la condanna di un debitore al pagamento del credito

vantato nei confronti di quest'ultimo dal fallito, il tribunale di

Milano in composizione monocratica - di fronte all'eccezione del

debitore convenuto di compensazione di tale credito con quello

contrapposto, già scaduto, a lui ceduto da un terzo nell'anno

anteriore alla dichiarazione di fallimento - ha sollevato, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 56, secondo comma, del regio decreto

16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato

preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione

coatta amministrativa), nella parte in cui non prevede che la

compensazione non abbia luogo se il creditore ha acquistato il

credito per atto tra vivi nell'anno anteriore al fallimento, anche se

il credito è scaduto.

Il rimettente - richiamata la giurisprudenza della Corte di

cassazione sulla non revocabilità ai sensi dell'art. 67 del regio

decreto n. 267 del 1942 di una siffatta cessione del credito, non

essendo quest'ultima un atto del fallito - ritiene che il differente

trattamento normativo previsto nel caso di acquisto per atto tra vivi

di un credito scaduto (nel quale la compensazione è ammessa)

rispetto a quello di un credito non scaduto (nel quale la

compensazione è vietata) non sia giustificabile alla stregua

dell'evocato parametro costituzionale, perché, secondo quanto

denunciato anche dalla prevalente dottrina, la ratio del divieto di

compensazione mediante un credito non scaduto - cioè l'esigenza di

non violare il principio del concorso sostanziale dei creditori -

varrebbe ugualmente nel caso di credito scaduto e perché

sussisterebbe altresì, anche in tale ipotesi, il pericolo di

favorire lo sviluppo di un mercato dei crediti vantati nei confronti

dell'imprenditore insolvente.

Sempre secondo il rimettente, la diversità di disciplina non

potrebbe giustificarsi in base alla considerazione che l'effetto

estintivo della compensazione si verifica nel momento della

coesistenza dei contrapposti crediti, e dunque già prima del

fallimento per i debiti scaduti; in contrario, nell'ordinanza di

rimessione, si osserva che "questa conclusione non vale ai fini del

concorso, in quanto rispetto alla massa dei creditori l'estinzione

del credito del fallito presuppone che sia avvenuta efficacemente".

Il giudice a quo nega, infine, la possibilità di

un'interpretazione secundum Constitutionem della denunciata

disposizione, perché all'esclusione del meccanismo compensativo

rispetto ai crediti, acquistati per atto inter vivos, già scaduti

(prevista, ad esempio, negli ordinamenti tedesco, austriaco e

svizzero), non può pervenirsi in via di interpretazione analogica,

ostandovi il chiaro dettato della disposizione denunciata.

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo la declaratoria di inammissibilità o, comunque, di

infondatezza della sollevata questione ed osservando, con successiva

memoria presentata nell'imminenza dell'udienza, che la compensazione

opera già prima della dichiarazione di fallimento, secondo i

principi generali dell'estinzione delle obbligazioni, senza che possa

lamentarsi la violazione della par condicio creditorum principio

residuale, ed in ogni caso "di per sé inidoneo a fondare diritti non

previsti da norme specifiche". Considerato in diritto

1. - Il tribunale di Milano, in composizione monocratica, dubita

- con riferimento all'art. 3 della Costituzione - della legittimità

costituzionale dell'art. 56, secondo comma, del regio decreto

16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato

preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione

coatta amministrativa), nella parte in cui non prevede che la

compensazione non abbia luogo se il creditore ha acquistato il

credito per atto tra vivi nell'anno anteriore al fallimento, anche se

il credito è scaduto. Secondo il rimettente, la denunciata norma

riserva un'ingiustificata disparità di trattamento all'ipotesi di

acquisto per atto tra vivi, da parte del debitore del fallito,

nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, di un credito

scaduto (o che scada prima del fallimento) verso il fallito, rispetto

all'ipotesi di acquisto, ferme le altre condizioni, di un credito

ancora non scaduto: mentre in quest'ultimo caso la compensazione tra

i contrapposti crediti è esclusa dal legislatore, nel primo caso è

invece ammessa, nonostante che ricorrano le identiche esigenze di non

violare il principio del concorso sostanziale dei creditori e di

evitare la creazione di un mercato dei crediti verso l'imprenditore

insolvente.

2. - La questione non è fondata.

2.1. - L'art. 56 della legge fallimentare è composto da due

commi. Nel primo si dispone, in deroga al tendenziale principio della

par condicio creditorum che i creditori hanno diritto di compensare

con i loro debiti verso il fallito i crediti vantati verso di lui,

ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento. Il

secondo comma stabilisce - quale eccezione a tale regola - che,

"tuttavia", "per i crediti non scaduti la compensazione (...) non ha

luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto tra vivi dopo

la dichiarazione di fallimento o nell'anno anteriore".

La ratio differentiae dell'eccezione posta dal censurato secondo

comma risiede (come risulta dai lavori preparatori: v. la Relazione

del Ministro Guardasigilli al punto n. 13) nell'esigenza di "evitare

possibili abusi". L'artificiosa compensazione, effettuata attraverso

l'acquisto per atto tra vivi di un credito verso il fallito nel

cosiddetto periodo sospetto, viene impedita dal legislatore

attraverso una presunzione assoluta di frode ai danni della massa

fallimentare (come evidenziato anche dall'inapplicabilità della

disposizione in esame all'ipotesi di acquisto del credito mortis

causa, nella quale manca necessariamente ogni intento fraudolento);

con conseguente esclusione della vis compensativa dei contrapposti

crediti, così da ripristinare la vigenza, nella specie, del

principio della par condicio creditorum.

2.2. - Individuata come sopra la ratio della denunciata norma,

può certo apparire discutibile la distinzione fatta dal legislatore,

con riguardo ai crediti acquistati per atto tra vivi nel medesimo

periodo di tempo, tra quelli non scaduti (i soli espressamente

esclusi dalla compensazione) e quelli scaduti. Infatti essa ha sempre

formato oggetto di serie critiche in dottrina, una parte minoritaria

della quale - seguìta da alcuni giudici di merito - ha anche

cercato, basandosi sulla non felice formulazione del testo letterale,

di dare alla norma un senso opposto rispetto a quello fatto palese

dalla connessione delle parole e accolto dal rimettente. Nella stessa

giurisprudenza della Corte di cassazione si ritrova il rilievo che,

per risolvere i problemi pratici posti dal secondo comma dell'art. 56

in esame, l'unica alternativa alla repulsa di un'interpretazione che

porti appunto ad estendere, analogicamente, la non operatività della

compensazione anche ai crediti scaduti sarebbe un intervento

legislativo innovatore.

2.3. - Tanto osservato, ritiene questa Corte che, comunque,

neppure se interpretata nel senso restrittivo generalmente accolto,

la denunciata norma meriti le censure formulate dal giudice a quo.

Rientra infatti nella discrezionalità del legislatore - col solo

limite della manifesta illogicità o arbitrarietà - la scelta degli

strumenti normativi idonei ad evitare una artificiosa compensazione

operata in danno della massa fallimentare attraverso l'acquisto, nel

cosiddetto periodo sospetto, di crediti verso il fallito. E tale

limite non appare travalicato nella specie, atteso che l'asserita

incongruità della disposizione in esame sarebbe comunque da

intendersi, non già come incoerenza logico-giuridica, bensì come

semplice insufficienza a raggiungere il risultato finale di

preservare in modo completo la par condicio creditorum dalle manovre

fraudolente che sarebbero possibili in tutti i casi di reciprocità

delle posizioni attive e passive, derivata dall'acquisto di crediti

verso il fallito. Risultato che, evidentemente, il legislatore non ha

inteso perseguire - come invece auspicato da più parti - per

rispetto del generale principio sancito nell'art. 1242 cod. civ.

La differenza di trattamento fra crediti scaduti prima del

fallimento e crediti non ancora scaduti trova plausibile spiegazione

nel fatto che solo con riguardo ai primi l'effetto estintivo proprio

della compensazione (la quale si produce, ai sensi del citato

art. 1242, sin dal giorno della coesistenza dei crediti contrapposti)

deve intendersi realizzato anteriormente alla dichiarazione del

fallimento.

Né rileva che pure i crediti come sopra esclusi si considerano

scaduti in quest'ultima data, ai sensi dell'art. 55, secondo comma,

della legge fallimentare. Infatti, poiché la loro scadenza è

stabilita dal legislatore solo "agli effetti del concorso", mentre il

meccanismo della compensazione vale ad escludere in radice il

concorso, anche sotto tale aspetto non è possibile equiparare gli

uni agli altri.

Si deve dunque concludere che le prospettate censure alla

normativa dettata dal legislatore si muovono tutte nell'àmbito delle

mere valutazioni di opportunità e di efficacia pratica, restando

perciò estranee allo scrutinio di legittimità costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 56, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

(Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,

dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta

amministrativa), sollevata - in riferimento all'art. 3 della

Costituzione - dal giudice del tribunale di Milano con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 ottobre 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Malvica

Depositata in cancelleria il 20 ottobre 2000.

Il cancelliere: Malvica

ECLI:IT:COST:2000:431 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari