Art. 240 fallimento — Costituzione di parte civile

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1942 al 16 novembre 2015. Leggi il testo vigente →

Il curatore, il commissario giudiziale e il commissario liquidatore possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per i reati preveduti nel presente titolo, anche contro il fallito. I creditori possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per bancarotta fraudolenta quando manca la costituzione del curatore, del commissario giudiziale o del commissario liquidatore o quando intendono far valere un titolo di azione propria personale.

Testo in vigore dal 6 aprile 1942 al 16 novembre 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art240 · fonte del testo

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