Art. 239 fallimento — Mandato di cattura
Articolo abrogato dalla l. 18 novembre 1964, n. 1217.
Abrogato dal 13 dicembre 1964
Articolo abrogato dalla l. 18 novembre 1964, n. 1217.
Abrogato dal 13 dicembre 1964
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1942 al 13 dicembre 1964. 49 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Per i reati preveduti negli articoli 216, 222, 223, 227 e 236 in rapporto all'art. 216 primo e secondo comma, e nel caso di inosservanza dell'ordine di cui all'art. 16, n. 3, e' obbligatoria la spedizione del mandato di cattura. Negli altri casi il mandato di cattura e' facoltativo.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 NOVEMBRE 1964, N. 1217
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art239 · fonte del testo
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