Legge fallimentare

Art. 236 fallimento

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006. Leggi il testo vigente →

E' punito con la reclusione da uno a cinque anni l'imprenditore, che, al solo scopo di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo o di amministrazione controllata, siasi attribuito attivita' inesistenti, ovvero, per influire sulla formazione delle maggioranze, abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti. Nel caso di concordato preventivo o di amministrazione controllata, si applicano:

  • 1)le disposizioni degli articoli 223 e 224 agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di societa';
  • 2)la disposizione dell'art. 227 agli institori dell'imprenditore;
  • 3)le disposizioni degli articoli 228 e 229 al commissario del concordato preventivo o dell'amministrazione controllata;
  • 4)le disposizioni degli articoli 232 e 233 ai creditori.

Testo in vigore dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 268/1989

    Questione infondata
    18 maggio 1989

    L'estensione - disposta dall'art. 236, secondo comma, n. 1, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 - delle ipotesi di reati di cui ai precedenti artt. 223 e 224 ai fatti commessi anteriormente e posteriormente all'ammissione della procedura di amministrazione controllata è preordinata alla conservazione dell'integrità del patrimonio dell'impresa costituente la garanzia per i creditori della medesima, in vista della mera eventualità del loro non pieno soddisfacimento; tale essendo la ratio dell'incriminazione, ragionevolmente questa prescinde dall'effettivo avveramento, accertabile ex post., di un danno patrimoniale a carico dei creditori. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 236, secondo comma, n. 1, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).

    Art. 3 cost. · Art. 236 fallimento · Art. 143 fallimento · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art236 · fonte del testo

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