Legge fallimentare

Art. 20 fallimento

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1942 al 1 gennaio 2008. Leggi il testo vigente →

Se il fallito muore durante il giudizio di opposizione, il giudizio prosegue in confronto delle persone indicate nell'art. 12, osservate le disposizioni degli articoli 299 e seguenti del codice di procedura civile.

Testo in vigore dal 6 aprile 1942 al 1 gennaio 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art20 · fonte del testo

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