Art. 190 fallimento — Provvedimenti del giudice delegato

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 agosto 1988 al 17 luglio 2006. Leggi il testo vigente →

Se le maggioranze prescritte sono raggiunte, il giudice delegato, tenuto conto del parere dei creditori intervenuti all'adunanza, nomina con decreto un comitato di tre o cinque creditori che assiste il commissario giudiziale. Contro il decreto del giudice delegato e' ammesso reclamo da parte di ogni interessato entro dieci giorni dalla sua data. Il tribunale decide in camera di consiglio con decreto non soggetto a gravame.23

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

23

La Corte Costituzionale con sentenza 7 - 26 luglio 1988 n. 881 (in G.U. 1a s.s. 3/08/1988 n. 31) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 190, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare) nella parte in cui fa decorrere il termine di decadenza di dieci giorni per il reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato di cessazione degli effetti dell'amministrazione controllata, dalla data del decreto anziche' dalla sua rituale comunicazione all'interessato.".

Testo in vigore dal 4 agosto 1988 al 17 luglio 2006

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 881/1988

    Ha colpito questo articolo
    26 luglio 1988

    PROCEDURE CONCORSUALI Del diritto costituzionale di difesa fa parte integrante il diritto dei soggetti interessati ad impugnare determinati atti processuali di essere posti in grado di averne tempestiva conoscenza, in modo da potere utilizzare, nella loro interezza, i termini legali di decadenza di volta in volta prestabiliti dalla legge per l'esperimento del gravame e, pertanto, è costituzionalmente illegittimo l'art. 190, secondo comma, della legge fallimentare, il quale, prevedendo che il termine per il reclamo avverso il decreto del giudice delegato dichiarativo della cessazione degli effetti della procedura di amministrazione controllata decorra dalla data del provvedimento e non da quella della sua rituale comunicazione all'interessato, impone a quest'ultimo oneri di diligenza non compatibili con la suddetta possibilità di integrale utilizzazione del termine stesso. - cfr. S.nn. 255/1974; 120/1986 e 156/1986).

    Art. 190 fallimento

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 agosto 1988

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1942 al 4 agosto 1988.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 7 - 26 luglio 1988 n. 881 (in G.U. 1a s.s. 3/08/1988 n. 31) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 190, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare) nella parte in cui fa decorrere il termine di decadenza di dieci giorni per il reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato di cessazione degli effetti dell'amministrazione controllata, dalla data del decreto anziche' dalla sua rituale comunicazione all'interessato.".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art190 · fonte del testo

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