Art. 179 fallimento — Mancata approvazione del concordato
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Se nei termini stabiliti non si ((raggiungono le maggioranze richieste dal primo comma dell'articolo 177)), il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che deve provvedere a norma dell'art. 162, secondo comma.50
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 12 settembre 2007, 169
50Il D.Lgs. 12 settembre 2007, 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."
Testo in vigore dal 1 gennaio 2008 al 12 agosto 2012
