Art. 179 fallimento — Mancata approvazione del concordato
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1942 al 1 gennaio 2008. Leggi il testo vigente →
Se nei termini stabiliti non si raggiungono le maggioranze richieste negli articoli 177 e 178, il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che deve provvedere a norma dell'art. 162, secondo comma.
Testo in vigore dal 6 aprile 1942 al 1 gennaio 2008
