Art. 175 fallimento — Discussione della proposta di concordato

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 2008 al 21 agosto 2015. Leggi il testo vigente →

Nell'adunanza dei creditori il commissario giudiziale illustra la sua relazione e le proposte definitive del debitore. ((La proposta di concordato non puo' piu' essere modificata dopo l'inizio delle operazioni di voto)).50 Ciascun creditore puo' esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibile o accettabile la proposta di concordato e sollevare contestazioni sui crediti concorrenti. Il debitore ha facolta' di rispondere e contestare a sua volta i crediti, e ha il dovere di fornire al giudice gli opportuni chiarimenti.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169

50

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

Testo in vigore dal 1 gennaio 2008 al 21 agosto 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2008

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1942 al 1 gennaio 2008. 15 parole aggiunte.

Nell'adunanza dei creditori il commissario giudiziale illustra la sua relazione e le proposte definitive del debitore. aggiunto: La proposta di concordato non puo' piu' essere modificata dopo l'inizio delle operazioni di voto. Ciascun creditore puo' esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibile o …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169

    Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art175 · fonte del testo

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