Art. 175 fallimento — Discussione della proposta di concordato

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1942 al 1 gennaio 2008. Leggi il testo vigente →

Nell'adunanza dei creditori il commissario giudiziale illustra la sua relazione e le proposte definitive del debitore. Ciascun creditore puo' esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibile o accettabile la proposta di concordato e sollevare contestazioni sui crediti concorrenti. Il debitore ha facolta' di rispondere e contestare a sua volta i crediti, e ha il dovere di fornire al giudice gli opportuni chiarimenti.

Testo in vigore dal 6 aprile 1942 al 1 gennaio 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art175 · fonte del testo

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